Fattura elettronica, tempi contingentati con l’addio all’esterometro dal 2022
Invio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento o di effettuazione dell’operazione
Dal 2022 l’estrometro “viaggia” con l’e-fattura. Per effettuare la comunicazione, infatti, si dovrà utilizzare il tracciato Xml e, sostanzialmente, si dovranno rispettare le tempistiche legate all’emissione o alla registrazione dei documenti.
La “confusione” tra fatturazione elettronica ed esterometro è quindi evidente, ancorché si tratti di adempimenti destinati a restare concettualmente distinti. L’articolo 1 del Dlgs 127/2015 prevede infatti, al comma 3, l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e, al comma 3-bis, quello (per gli stessi soggetti) di trasmettere l’esterometro, ossia i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, eccezion fatta per quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o è stata emessa fattura transitata per lo Sdi. Per entrambe tali categorie di operazioni, il punto 9.2 del provvedimento 293384 del 28 ottobre (contenente le modifiche al provvedimento 89757/2018) conferma infatti che la comunicazione è facoltativa.
Anche per il 2022, quindi, un’operazione con controparte non stabilita in Italia (ad esempio una cessione intracomunitaria) potrà continuare a essere certificata con fattura cartacea, fatta salva la necessità di doverne comunicare i dati al fisco tramite il tracciato Xml delle fatture elettroniche. A differenza di quanto avviene attualmente (l’esterometro ha periodicità trimestrale), la trasmissione telematica dei dati delle operazioni attive dovrà tuttavia essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per esempio, nel caso della cessione intracomunitaria, si tratterebbe del 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione. Per una cessione interna effettuata nei confronti della partita Iva di un soggetto estero non riconducibile a una stabile organizzazione, invece, si hanno solo 12 giorni di tempo (salvo fatturazione differita). Inoltre, il riferimento anche «ai documenti che ne certificano i corrispettivi» lascia intendere che l’obbligo non riguarderà solo le operazioni per le quali viene emessa fattura.
Quanto al ciclo passivo, la trasmissione telematica dei dati dovrà invece avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento (operazioni intracomunitarie) o di effettuazione dell’operazione (controparte extraUe).
La principale conseguenza delle regole che troveranno applicazione in relazione alle operazioni effettuate dal 2022 (accorciamento dei termini di trasmissione dei dati e utilizzo del tracciato xml già previsto per le fatture elettroniche) è quindi scontata: i contribuenti saranno “indotti” all’utilizzo della fattura elettronica anche per le operazioni da/a soggetti non stabiliti (fermo restando che, in linea generale, per il soggetto estero, il documento è quello analogico).
La distinzione tra e-fattura ed esterometro, quanto meno nei termini indicati, pare comunque di fondamentale importanza. Dal punto di vista sanzionatorio, infatti, un conto è omettere/ritardare il dato dell’esterometro (2 euro a fattura o 1 euro se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dal termine, con il massimo di 400 euro mensili), un altro è commettere violazioni in relazione all’emissione e/o registrazione delle fatture attive/passive (che non sussistono però se è stata emessa fattura o se l’Iva è stata assolta in reverse charge con “modalità cartacee”).
In ogni caso, le nuove tempistiche metteranno in difficoltà gli operatori, soprattutto quelli con contabilità tenuta da terzi e quelli che liquidano l’imposta trimestralmente.
In questo senso, il nuovo esterometro pare più una complicazione, peraltro “eccessiva” se, come sembra, esso è principalmente finalizzato alla raccolta dei dati necessari alla predisposizione della precompilata Iva.