I temi di NT+Modulo 24

Fattura elettronica, l’inadempimento del fornitore richiede un intervento immediato

L’avvento della fattura elettronica impone agli operatori più attenzione alla procedura di regolarizzazione degli acquisti

di Rosario Farina

Con l’introduzione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 il cessionario è obbligato a controllare che la trasmissione dell’e-fattura sia fatta nei termini di legge: se ciò non avvenisse, deve provvedere all’autofattura, con i tempi e le modalità previste dalle norme.

In particolare, il cliente che nell’esercizio di imprese, arti o professioni, acquista beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito in base all’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997, salva la responsabilità del cedente, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro; ciò sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 Dpr 633/1972;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Ai fini della regolarizzazione occorre pertanto conteggiare il trascorrere dei quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione senza che sia stata emessa la fattura elettronica di acquisto. Come noto, la data di effettuazione delle operazioni nazionali, ai fini Iva, coincide con la data di pagamento per le prestazioni di servizi oppure con la data di consegna o spedizione per le cessioni di beni (o anche in questo caso con la data di pagamento se anticipata rispetto alla consegna o spedizione).

Per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell’Iva, il cessionario entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, senza che sia arrivata la fattura, deve:

• versare l’Iva con il modello F24 utilizzando il codice tributo «9399» regolarizzazione operazioni soggette a Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione - Articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997 (istituito con risoluzione 69/E/2000);

• inviare un documento con i dati della fattura all’ufficio competente. A tal proposito con l’avvento della fatturazione elettronica è stata superata la necessità della presentazione del documento presso l’ufficio ed è sufficiente inviare il file fattura Xml tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando il codice Tipo documento ad hoc pari a TD20 – Autofattura, per la regolarizzazione della fattura non ricevuta;

• registrare il documento solo nel registro Iva acquisti al fine di esercitare la detrazione Iva.

Se, per esempio, è stato effettuato un acquisto di beni consegnati in data 20 maggio 2021 del valore imponibile di 1.000 euro e, alla data del 2o settembre, non è stata ancora ricevuta la fattura elettronica, il cessionario dovrà regolarizzare l’operazione per non incorrere in sanzione entro il 20 ottobre 2021.

Tale regolarizzazione richiede il versamento dell’Iva per 220 euro con il codice tributo 9399, l’invio allo Sdi della fattura con tipo documento TD20 e la registrazione del documento nel registro Iva acquisti per esercitare la detrazione Iva secondo le regole ordinarie.

In caso di inadempimento il cessionario è soggetto a una sanzione di 250 euro, in base all’articolo 11, comma 1, Dlgs 472/1997. La sanzione, una volta ricevuta la notifica dell’atto con la quale viene irrogata, potrà essere definita entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997, con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione stessa.

Risulta evidente come il cessionario che abbia pagato al cedente l’intero corrispettivo, Iva inclusa, si trovi costretto a un doppio esborso dell’Iva: la prima volta al cedente, la seconda volta all’Erario. Quindi paga due volte e detrae una volta, salvo il diritto di ripetizione nei confronti del cedente inadempiente.

Nell’autofattura si dovranno indicare come cedente o prestatore, i dati dell’effettivo fornitore, e come committente o cessionario l’identificativo Iva di colui che effettua la regolarizzazione o l’integrazione. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del Dpr 633/1972, mentre nel campo 2.1.1.4 «Numero» si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.

Si dovrà poi procedere con l’indicazione dell’imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata e della relativa imposta calcolata dal cessionario/committente (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione), con l'indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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