Adempimenti

Fattura elettronica, per le Asd con proventi oltre 65mila euro provvede il cessionario

immagine non disponibile

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

L’abrogazione del comma 02 dell’articolo 10 del Dl 119/2018 (fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione soggetti Siae) da parte della legge 145/2018 ( articolo 1, comma 56 ) non elimina tutti i dubbi per i loro clienti chiamati agli adempimenti straordinari di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.

Infatti per le associazioni sportive e relative sezioni senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, ed altri soggetti passivi che hanno optato per il regime speciale cosiddetto Siae (articoli 1 e 2 della legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali superiori a 65mila euro, l’articolo 10, comma 01, del Dl 119/2018, dopo la conversione in legge 136/2018, prevede che questi enti soggetti Iva assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Questa previsione interessa qualsiasi tipo di cessione rilevante Iva, ivi compreso quelle derivanti dai contratti di sponsorizzazione.

Le procedure (emissione, registrazione e conservazione) devono essere adeguate non tanto in capo ai soggetti Siae, quanto per i loro cessionari e sono necessarie specifiche istruzioni. A livello operativo non parrebbe una nuova fattispecie di inversione contabile (articolo 17 del Dpr 633/1972) o di autofattura, come per gli agricoltori esonerati, ma solo l’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte del cessionario per conto della Asd eccetera, in veste di intermediario secondo le specifiche tecniche della fatturazione elettronica B2B.

L’iter dovrebbe svilupparsi sulla base di tale ultima modalità utilizzando il metodo suggerito per le cooperative agricole di conferimento nelle Faq pubblicate il 21 dicembre.

L’iniziativa degli adempimenti resta in capo al soggetto Siae (ad esempio Asd):
•emetterà fattura analogica/cartacea nei confronti del cliente se avrà prodotto nel 2018 proventi commerciali fino a 65mila euro;
•lo informerà del suo status, invitandolo alla fatturazione elettronica in sua vece, fornendogli tutti gli elementi per l’emissione, negli altri casi.

Quindi il cessionario emetterà fattura elettronica con intestazione e in luogo della Asd adottando una numerazione distinta per ciascuna Asd, la registrerà nel registro degli acquisti al fine di esercitare la detrazione Iva, consegnerà la versione cartacea della fattura alla Asd per gli adempimenti relativi del regime 398/1991 di compilazione nel prospetto Siae (per la forfetizzazione al 50% dell’Iva dovuta). Evidentemente il cessionario dovrà poi procedere alla conservazione della fattura elettronica: non è chiaro se unicamente il documento elettronico lato acquisti, relativo alla sua contabilità o anche lato vendite, in nome e per conto della Asd. Un ultimo dubbio: se il cessionario è un soggetto esonerato conserva l’esonero o decade e provvede alla fatturazione elettronica per conto della Asd?

Senza immediati chiarimenti sull’iter da seguire i cessionari potrebbero essere disincentivati ad intrattenere relazioni commerciali con i soggetti Siae.

Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©