Fattura elettronica, test esonero per i nuovi forfettari
Con l'accesso ai regimi di vantaggio e forfettario i soggetti passivi Iva ottengono l’esonero dalla fattura elettronica. Questa è la condizione chiara che si ricava dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015.
L’accesso ai regimi è, però, legato a diversi aspetti da valutare e potrebbe occorrere del tempo in quanto i vari requisiti non sono tutti immediatamente conoscibili o comunque chiare le condizioni rispetto alla portata della norma. Ad esempio il regime forfettario all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014 è stato completamente modificato dalla legge di bilancio 2019 ( legge 145/2018, articolo 1, commi da 9 a 11 ) e per l’accesso le persone fisiche, imprenditori e professionisti, oltre ad avere ricavi e compensi nel 2018 non superiori a 65mila euro (già tale parametro potrebbe non essere immediatamente disponibile), non devono risultare soggetti a specifiche cause ostative.
Fra queste vanno considerate le condizioni ostative del comma 57, con le nuove lettere d) e d-bis) dopo la legge 145/2018. Occorre pesare con attenzione il significato espresso dal concetto secondo cui il controllo diretto e indiretto da parte dell’impresa o del professionista sulle società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte da coloro che vorrebbero accedere al regime; oppure come si possano concretamente individuare i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro con i quali l’imprenditore e il professionista interessato abbia o abbia avuto rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Probabilmente, ad esempio, non produce controllo diretto o indiretto la partecipazione del soggetto interessato come componente all’organo amministrativo, senza poteri di rappresentanza, di una società a responsabilità in cui non abbia possesso di quote di capitale, ma molto dipenderà dal chiarire cosa concretizzi lo svolgimento di attività indirettamente riconducibili a quella del soggetto forfettario, oppure se fra i rapporti di lavoro indicati sono da ricomprendere anche le cococo e il lavoro occasionale.
Sono tante le ipotesi potenziali che rendono dubbio l’accesso ai regimi e con i rischi conseguenti sull’esonero, tanto che potrebbe essere prudente, in attesa, procedere con emissione di fatture elettroniche volontariamente, Infatti l’esonero dalla fatturazione elettronica è facoltativo e la spontanea momentanea rinuncia non pregiudica la permanenza o l’accesso ai regimi fiscali agevolati. Quindi un forfettario potrà emettere la fattura elettronica nel 2019 indicando «Regime forfettario - Operazione non soggetta a Iva - legge 190/2014» in quanto l’impossibilità di qualificazione fra i soggetti forfettari, conosciuta anche a posteriori e l’emissione di fatture cartacee, comporterebbe la violazione di omessa fatturazione con e conseguenti sanzioni.
Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)