Fattura, quietanza o ricevuta Pos così si sostituisce lo scontrino
Dal 1° gennaio 2019 i minimi e i forfettari possono continuare a «certificare i corrispettivi», utilizzando le fatture fiscali pre-numerate. Questi soggetti, se obbligati a certificare i corrispettivi, saranno obbligati dal 1° gennaio 2020 all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri e al rilascio del relativo «documento commerciale», cartaceo o elettronico (articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015 e decreto 7 dicembre 2019), quindi, per loro non dovrebbe più essere possibile non solo l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, ma anche della fattura pre-numerata. Invece, per gli altri soggetti, l’addio alla fattura fiscale pre-numerata è partito già dal 1° gennaio 2019 (Faq delle Entrate 19/2018). Dal 1° luglio 2019, poi, quelli con un volume d’affari superiore a 400mila euro (dal 1° gennaio 2020, tutti gli altri) dovranno dire addio anche agli scontrini e alle ricevute fiscali (risposta delle Entrate a Telefisco 2019).
Sia per le fatture elettroniche che per quelle cartacee dei minimi e dei forfettari, se questo documento sostituisce la «certificazione dei corrispettivi», la fattura deve essere rilasciata al cliente «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione» e non successivamente; quindi, se si tratta di una fattura elettronica, il suo invio allo Sdi va effettuato in questo momento.
Invece, se all’atto della cessione del bene o dell’ultimazione della prestazione non viene consegnata subito la fattura cartacea al cliente (da parte del minimo o forfettario) o non viene inviata allo Sdi la e-fattura (da parte degli altri cedenti o prestatori) - perché si ha intenzione di emetterla, come concesso dalla norma, entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata l’operazione o per le e-fatture «entro i termini della liquidazione periodica» fino al 30 giugno 2019 (fino al 30 settembre 2019 per i mensili) e successivamente «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione» - è necessario il rilascio immediato dello scontrino (anche non parlante) o della ricevuta fiscale.
L’Agenzia, nella risposta alla Faq 45/2018, ha confermato queste regole e ha chiarito che queste fatture (che non hanno la funzione di sostituire la «certificazione dei corrispettivi»), possono essere emesse anche se, in alternativa ai documenti che «certificano» i corrispettivi, viene rilasciato al cliente alternativamente il «documento commerciale», una semplice «stampa della fattura» che verrà emessa successivamente, una quietanza o l’eventuale «ricevuta del Pos».
Alternativamente alle fatture immediate cartacee o elettroniche, tutti i contribuenti obbligati a «certificare i corrispettivi» (anche non minimi o forfettari), possono emettere fattura differita se rilasciano al cliente uno scontrino parlante o una ricevuta fiscale, a patto che nella fattura vengano riportati gli estremi dello scontrino parlante o ricevuta (Faq n. 45/2018).