Imposte

Fatture differite, in fuorigioco il recupero per competenza

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di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Gli ultimi chiarimenti delle Entrate mettono sotto scacco la prassi che ammetteva la detrazione “per competenza” delle fatture differite. Inoltre, il documento evidenzia come il nuovo termine per l’esercizio del diritto di detrazione possa comportare l’accorciamento del periodo entro il quale è possibile emettere la nota di variazione con recupero dell’imposta.

La prassi e la Corte Ue
Il principio sviluppato nella circolare 1/E/2018, in base al quale il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione va individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso di una valida fattura, rischia di scardinare l’impostazione recata dall’articolo 1 del Dpr 100/1998 in relazione alle fatture differite. È vero che, per effetto di tale disposizione la detrazione può avvenire sulla base dei documenti di acquisto di cui si è in possesso alla data di effettuazione della liquidazione (e, ovviamente, “di competenza” del mese in cui è fatto valere il diritto). Ma, d’altra parte, la Corte di giustizia (causa C-152/02) ha affermato che il periodo dal quale è possibile far valere il diritto di detrazione coincide con quello nel quale coesistono i requisiti del possesso della fattura, o di un documento considerato a essa equivalente, e quello dell’esistenza del diritto medesimo, senza che possa intendersi leso il principio di proporzionalità.

Va però rilevato che, in passato, è stata la stessa amministrazione finanziaria ad ammettere una soluzione che sostanzialmente bypassa le conclusioni dei giudici europei, “premiando” l’applicazione dell’articolo 1 del Dpr 100/1998. Infatti, nella risoluzione 202/E/2001 è stato evidenziato, ancorché in relazione a una fattispecie particolare, che «la circostanza che la fattura sia emessa direttamente dal cliente in nome e per conto del proprio fornitore consente al primo di avere l’immediata disponibilità del documento, per cui (…) il diritto alla detrazione può essere esercitato in sede di liquidazione periodica dell’imposta effettuata nel mese (ovvero trimestre) successivo a quello con riferimento al quale è stata emessa la fattura ed, ovviamente, sempreché questa sia stata annotata nel registro degli acquisti (articolo 25 del Dpr 633/1972) anteriormente alla liquidazione stessa e con riferimento al periodo in cui si vuol far valere il diritto a detrazione».

Seguendo tale impostazione, l’Iva addebitata nella fattura emessa il 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni avrebbe potuto essere detratta nella liquidazione relativa al mese d’effettuazione dell’operazione.

Andrebbe quindi chiarito definitivamente il comportamento da adottare, ricordando anche che la sterilizzazione delle previsioni del Dpr 100/1998 dovrebbe avvenire mediante una norma, e non attraverso circolare.

Le note «in diminuzione»
L’altro caso che bisogna tenere in considerazione è quello delle note di variazione in diminuzione, in quanto, conseguendone una detrazione d’imposta, i termini previsti dall’articolo 26 vanno conciliati con quelli dell’articolo 19 del decreto Iva.

Se si tratta di una variazione il cui presupposto dipende da una clausola contrattuale (così come anche in caso di variazioni in diminuzione a fronte di procedure concorsuali), il termine entro cui procedere all’emissione del documento, per far valere la detrazione, coincide con quello per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è realizzato il presupposto per lo storno. Se invece la riduzione consegue a un successivo accordo tra le parti dovrà essere rispettato il termine annuale di cui al terzo comma dell’articolo 26.

In ogni caso, seguendo la logica della circolare, e considerando l’equivalenza fattura d’acquisto/variazione in diminuzione, va tenuto presente che appare necessaria l’annotazione della nota di credito in apposito sezionale qualora il documento sia emesso nell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto per la riduzione.

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