Fatture elettronica, per gli «identificati» detrazione con copia conforme
Esterometro obbligatorio solo per i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con esclusione dei soggetti identificati, i quali possono comunque ricevere fatture elettroniche anche se non hanno alcun obbligo di accreditarsi allo Sdi.
Tuttavia, la copia ricevuta in formato cartaceo dell’e-fattura, attestata come conforme all’originale informatico ai fini della detrazione dell’imposta, deve riportare fedelmente ed esclusivamente i contenuti della fattura in formato Xml, non potendo ad esempio contenere informazioni di carattere commerciale: con la risposta ad interpello 67 pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate ha fornito questi chiarimenti sugli obblighi di fatturazione elettronica.
L’istanza, presentata proprio da un soggetto non stabilito in Italia ma identificato, è stata strutturata attraverso cinque quesiti aventi ad oggetto obblighi o facoltà per residenti e stabiliti nei confronti degli identificati, accreditamento di questi ultimi a Sdi per la ricezione del ciclo passivo, esercizio della detrazione sulla base della sola copia cartacea della fattura e contenuto della stessa copia, oltre a trasmissione dell’esterometro.
Proprio con riguardo alla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la risposta ad interpello ricorda come l’obbligo sia posto a carico solamente dei contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato: gli identificati non devono quindi comunicare le operazioni attive e passive da e verso l’estero mentre, al contrario, andranno comunicate le operazioni attive effettuate verso gli identificati.
Quanto all’emissione di fatture elettroniche verso gli identificati, considerando che la fatturazione nei loro confronti dovrebbe limitarsi alle sole ipotesi in cui tali soggetti siano la reale controparte dell’operazione, e confermando quanto già in precedenza indicato in una Faq, l’agenzia delle Entrate ribadisce come i residenti o gli stabiliti sono tenuti, in alternativa, a trasmettere e-fatture tramite Sdi oppure ad effettuare la comunicazione «esterometro».
Nel caso di emissione di fattura elettronica andrà riportato il numero di partita Iva italiano dell’identificato, utilizzando il codice convenzionale a sette zeri per la trasmissione ed assicurandogli comunque la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne faccia richiesta. Ciò a meno che il cliente identificato, per il quale come chiarito nell’interpello non sussiste alcun obbligo di accreditamento allo Sdi, non comunichi uno specifico indirizzo telematico (Pec o codice destinatario): in questo caso, sorge per gli identificati l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture passive ricevute.
Considerata quindi la possibilità di rilasciare una copia cartacea della e-fattura all’identificato, ai fini dell’esercizio da parte di quest’ultimo del diritto alla detrazione, con la risposta ad interpello l’agenzia delle Entrate sottolinea, con una presa di posizione alquanto discutibile, come tale copia analogica del documento informatico debba, oltre ad essere attestata come conforme all’originale informatico, contenere solamente le stesse informazioni che compongono il contenuto del tracciato Xml senza alcun ulteriore dato come ad esempio quelli di natura commerciale.
Agenzia delle Entrate, interpello, risposta 67 del 26 febbraio 2019