Adempimenti

Fatture elettroniche, fino a mille euro bollo annuale in due rate

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di Luca De Stefani

Per le fatture elettroniche emesse con operazioni non soggette ad Iva per importi superiori a 77,47 euro, l’imposta di bollo da 2 euro potrà essere pagata semestralmente e non entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento, solo se non verrà superata la soglia dei 1.000 euro annuali. A prevederlo è il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto fiscale, introdotto in prima lettura alla Camera.

La modifica prevede, in particolare, che se l’importo annuale delle imposte di bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche (sia in formato xml inviate al Sdi, sia in altri formati informatici, inviati con altre metodologie, ad esempio, dai contribuenti minimi o forfettari) non supererà la «soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento» potrà essere assolto con due pagamenti, «aventi cadenza semestrale», da effettuarsi «rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno».

Come per la variazione, da mensile a trimestrale, della periodicità dell’invio dell’esterometro, anche per il pagamento semestrale dell’imposta di bollo, l’emendamento approvato non prevede alcuna specifica data di entrata in vigore o di efficacia della norma. Pertanto, entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019, prevista prima della fine del 2019.

Limite di 1.000 euro
Relativamente ai 1.000 euro del limite per beneficiare dell’agevolazione, non viene detto che questo debba essere riferito ai bolli dovuti per l’anno precedente, quindi, deve essere fatta una previsione delle fatture da emettere nell’anno, anche se ciò è molto difficile e non viene prevista alcuna procedura specifica in caso di errore nella previsione. Non è prevista neppure l’emanazione di un provvedimento attuativo.

Semestri di riferimento
La norma non dice nulla neanche relativamente al periodo da prendere in considerazione per calcolare (anche a regime e non solo per il primo anno di applicazione) i bolli del semestre precedente e da pagare «entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno». Non sembra possibile pagare, ad esempio, al 16 giugno 2020 i bolli applicati nel primo semestre 2020, in quanto giugno deve ancora terminare alla data del pagamento dell’F24 e, negli ultimi giorni di questo mese, possono essere emesse fatture con l’applicazione del bollo.

Si potrebbe ipotizzare, che, entrando in vigore a metà dicembre 2019, il 16 giugno 2020 scadano i bolli applicati nelle e-fatture da dicembre 2019 a maggio 2020, ma ciò è incompatibile con la premessa della norma che è stata emanata «al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti».

L’unica soluzione possibile, quindi, è che la prima rata, ad esempio per il 2020, relativa al primo semestre 2020, sia quella del 16 dicembre 2020 e la seconda rata, relativa al secondo semestre 2020, sia il 16 giugno 2021. Contro questa soluzione, però, si scontra il fatto che la norma parli di «due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno» e non viceversa.

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