Fatture inesistenti, irrilevanti i costi sostenuti
In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, ai fini penali, analogamente a quanto avviene per le contestazioni fiscali, rileva solo l’Iva indebitamente detratta e non anche il costo. A precisarlo è la Corte di cassazione, con la sentenza n. 53146 depositata il 22 novembre.
La pronuncia è importante perché alcuni mesi fa, in un’isolata sentenza, con una interpretazione abbastanza discutibile, era stato affermato che ai fini penali in presenza di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti l’imposta evasa riguardava anche i redditi poiché un costo di questo tipo non poteva ritenersi inerente.
Nella vicenda della recente sentenza, il rappresentante legale di un’impresa impugnava in Cassazione la decisione del tribunale del riesame avverso un sequestro per equivalente eseguito nei propri confronti, e diretto a carico della società, solo in parte annullato.
In estrema sintesi gli veniva contestata la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti perché emesse da una società estranea al rapporto commerciale anche se appartenente al medesimo gruppo dell’impresa che aveva reso le prestazioni.
Secondo la Corte di cassazione ai fini della prova per la dichiarazione infedele e, a maggior ragione, per la dichiarazione fraudolenta, il giudice penale può legittimamente far ricorso agli accertamenti condotti dalla Guardia di finanza o dall’amministrazione finanziaria per la determinazione dell’imposta evasa, pur dovendo valutare ogni altro eventuale indizio acquisito.
In ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti, per le imposte dirette, l’effettiva esistenza delle operazioni e il conseguente esborso economico, corrispondente a quanto dichiarato, esclude il carattere fittizio degli elementi passivi indicati nella dichiarazione, a nulla rilevando in linea di massima che il destinatario degli stessi sia un soggetto diverso da quello reale, per l’Iva, invece, la detrazione è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che ha effettuato la prestazione. Ciò in quanto il sistema del tributo presuppone che sia versato a chi ha eseguito le prestazioni imponibili.
In caso di soggetto differente l’Iva sarebbe indetraibile. Si verifica così un’evasione Iva anche in presenza di costi effettivamente sostenuti.
Nella specie, dagli atti emergeva la consapevolezza dell’acquirente di ricevere le prestazioni da una società differente da quella che emetteva le fatture. Da qui il rigetto del ricorso.