Fermi amministrativi, dubbi sull’abolizione dell’imposta di bollo
C’è incertezza sulla gratuità delle cancellazioni dei fermi amministrativi dei veicoli, che dovrebbe scattare il 1° gennaio con l’entrata in vigore della legge di Bilancio. La prevede il comma 809, stabilendo in modo netto l’«esenzione da ogni tributo e diritto» quando l’operazione è richiesta dal «soggetto legittimato alla riscossione». Ma questa previsione potrebbe essere interpretata diversamente, per cui sembra opportuno un intervento rapido dell’agenzia delle Entrate.
Il dubbio nasce alla luce del fatto che proprio dal 1° gennaio entra in vigore (anche se di fatto slitterà fino a ottobre, come prevede il comma 687 della stessa legge) anche il Duc (Documento unico di circolazione), unico frutto tangibile della riforma Madia della pubblica amministrazione nel settore delle pratiche auto (legge 124/2015, articolo 8). Questo documento, essendo di fatto una carta di circolazione che incorpora il certificato di proprietà, dovrebbe dimezzare la spesa per il cittadino. Ma l’incorporazione è stata disciplinata dal Dlgs 98/2017, che all’articolo 2, comma 2 impone di mantenere lo stesso gettito dell’imposta di bollo (anche se la riforma stabiliva ci dovessero essere risparmi per l’utenza).
La cancellazione del fermo attualmente comporta il pagamento di 32 euro di imposta di bollo. Un incasso che con il comma 809 lo Stato perde.
In teoria, il Dlgs 98/2017 non dovrebbe essere un ostacolo. Per tre motivi:
● l’eliminazione dell’imposta di bollo dalla cancellazione dei fermi sarà disposta da una norma con forza di legge successiva al Dlgs 98/2017, quindi in grado di abrogarne tacitamente le parti eventualmente in contrasto;
● la relazione tecnica alla legge di Bilancio mette già in conto un calo di gettito, sia pure contenuto in un milione di euro;
● la cancellazione del fermo amministrativo non comporta di per sé l’emissione di un nuovo Duc, ma solo un’annotazione che resta negli archivi informatici (che poi sarà riportata nel Duc solo quando verrà richiesta una nuova operazione del tutto separata dalla cancellazione), mentre il Dlgs 98/2017 quando parla di invarianza di gettito pare riferirsi solo all’emissione dei Duc.
Ma la relazione tecnica alla legge di Bilancio rileva che la quantificazione della perdita di gettito andrebbe accompagnata da qualche elemento in più, per cui il calo potrebbe essere più rilevante e quindi dare problemi di copertura finanziaria.
Inoltre, esiste un’altra possibile interpretazione letterale del comma 809: l’esenzione da diritti e tributi potrebbe riguardare solo il riscossore (che quindi non sarebbe tenuto al pagamento diretto al Pra) e non anche l’intestatario del veicolo. Quindi quest’ultimo, se da una parte verrebbe esentato dal recarsi al Pra a cancellare il fermo quando si mette in regola, dall’altra dovrebbe l’imposta di bollo. Con tempi e modalità da chiarire.
Perciò in ambienti tecnici ci si interroga sulla reale portata del comma 809 e si attende una risposta ufficiale entro il 1° gennaio.