Finanziamenti a medio termine, acconto della sostitutiva a fine mese
A pochi giorni dalla scadenza del versamento dell’acconto relativo all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine dovuta per le operazioni effettuate nell’anno in corso, la risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 50/E di ieri ha finalmente chiarito i dubbi degli operatori. Tale adempimento dovrà quindi essere effettuato, entro il prossimo 30 aprile, anche per l’annualità in corso, ancorché nell’anno 2017 i contribuenti non procederanno alla presentazione della nuova dichiarazione telematica, la cui introduzione avverrà nel 2018 a seguito dell’emanazione di uno specifico provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.
A questo proposito, va fatto riferimento ai nuovi obblighi in materia di dichiarazione e versamento dell’imposta in oggetto introdotti dal Dl 193/2016 (comma 33 dell’articolo 7-quater), attraverso la sostituzione dei primi tre commi dell’articolo 20 del Dpr 601/1973. In base alle nuove disposizioni (vigenti a decorrere dalle operazioni di finanziamento effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016), quindi, gli enti interessati presenteranno in via telematica (come detto dal 2018), entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio 2017, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’esercizio stesso (per le operazioni effettuate nel semestre in corso al 31 dicembre 2016, il contribuente deve invece provvedere alla presentazione della dichiarazione semestrale, in forma cartacea, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, secondo le modalità previgenti, e assolvere ai relativi obblighi di versamento dell’imposta a saldo).
In luogo della liquidazione da parte degli uffici finanziari, i medesimi enti devono anche provvedere, entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione, all’autoliquidazione dell’imposta dovuta e al versamento del saldo.
È previsto il pagamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 95% dell’imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente (relativa ai finanziamenti effettuati sia nel primo che nel secondo semestre dell’esercizio).
L’acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45% del complessivo acconto dovuto e la seconda per il restante importo (55%), rispettivamente entro il termine di presentazione della nuova dichiarazione telematica ancorché non esistente nel 2017 (ovvero il 30 aprile 2017 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare) ed entro il sesto mese successivo a detto termine (31 ottobre 2017, sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).
L’eventuale credito risultante dalle dichiarazione semestrali precedenti potrà essere scomputato dai versamenti in acconto che i contribuenti devono effettuare nel corso del 2017.
Quanto alle modalità di versamento, potrà essere adottato il modello di pagamento F24 (si veda il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 20 aprile 2017), che rappresenta un passo in avanti in termini di semplificazione degli adempimenti fiscali per gli enti che effettuano tali operazioni, come le banche che erogano finanziamenti a medio e lungo termine.
Il passaggio dalla precedente alla nuova modalità di pagamento sarà graduale: fino al 31 dicembre 2017 infatti sarà possibile versare l’imposta sostitutiva sui finanziamenti anche tramite il modello F23, mentre dal 1° gennaio 2018 scatterà l’obbligo di utilizzare esclusivamente il modello F24.
La risoluzione n. 49/E del 20 aprile 2017 ha quindi istituito i nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 («1545» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti - acconto»; «1546» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti - saldo»; «1547» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Sanzione da ravvedimento»; «1548» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Interessi da ravvedimento» ) e ulteriori codici tributo per versare le somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici.
Risoluzione 49/E del 20 aprile 2017
Risoluzione 50/E del 20 aprile 2017