Fisco-bilanci, stabilità per le operazioni in corso
Il principio di derivazione rafforzata fa il suo ingresso nell’ordinamento tributario anche per i soggetti non Ias, diversi dalle micro-imprese. Per effetto dell’emendamento al decreto legge Milleproroghe (Dl 30 dicembre 2016 n. 244 ) approvato ieri dalla commissione Affari costituzionali del Senato , in luogo della rappresentazione giuridico-formale delle fattispecie patrimoniali e/o reddituali rileva, ai fini fiscali, la rappresentazione delle operazioni secondo la sostanza economica delle stesse.
Rilevano, cioè, i sostanziali effetti di ciascuna operazione alla luce dell’effettivo trasferimento dei correlati rischi e benefici; in altre parole, si rafforza la dipendenza del reddito dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali del bilancio redatto secondo i nuovi principi contabili.
Restano generalmente esclusi da tale nuovo assetto i fenomeni valutativi nonché alcune specifiche fattispecie per le quali il legislatore, con specifiche deroghe, ha inteso prevedere regole differenziate.
Al riguardo, in linea generale, si applicano, anche per i soggetti non Ias, il regolamento 48/2009 e il decreto del ministero dell’Economia 8 giugno 2011 che, tuttavia, andranno rivisti come stabilito dall’emendamento che demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare la revisione di quelle disposizioni.
Occorrerà quindi verificare se vi sarà il superamento o, comunque, un ripensamento di alcune motivazioni sottostanti le disposizioni di quei provvedimenti che riguardano, in particolare, le operazioni tra soggetti che applicano gli Ias e soggetti che non li applicano – al fine di evitare tassazioni anomale sui singoli contribuenti – e la deroga alla derivazione rafforzata enunciata nell’articolo 3, comma 3, del decreto del 2009 che tiene conto delle diverse regole contabili che caratterizzavano soggetti Ias e soggetti non Ias e che aveva portato a introdurre una disciplina “trasversale” per talune fattispecie (ad esempio, le partecipazioni) in base alla quale il regime fiscale delle operazioni è determinato in ragione della natura giuridica dell’operazione. Occorre, cioè, domandarsi se tali previsioni siano ancora oggi pienamente condivisibili, alla luce di regole contabili dei soggetti non Ias che, per molti versi, sono ora identiche a quelle dei soggetti Ias.
Va, altresì, osservato che il principio di derivazione rafforzata non si applica per le micro-imprese all’articolo 2435-ter del Codice civile. Ciò dovrebbe significare che se un’impresa che rientra in questa categoria decide, avendone facoltà, di adottare nella redazione del bilancio una delle novità della riforma – ad esempio, il costo ammortizzato –, si troverebbe ai fini fiscali a dover gestire un doppio binario tra valori contabili e valori fiscali in quanto le norme dell’emendamento non trovano applicazione nei suoi confronti.
Particolarmente rilevanti sono le previsioni transitorie. Il principio di fondo è quello di conservare la rilevanza delle qualificazioni giuridico-fiscali precedenti in relazione alle operazioni in corso al 1° gennaio 2016, al fine di evitare che il passaggio ai nuovi principi contabili potesse dare luogo a incongruenze impositive.
In sostanza, gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi d’imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili dovranno essere assoggettate alla disciplina fiscale previgente.
Sono inoltre sterilizzate le rettifiche dell’attivo patrimoniale derivanti dalla prima adozione dei nuovi Oic. Sono considerate non rilevanti, ai fini della determinazione del reddito e del valore fiscalmente riconosciuto, le ipotesi di ripristino di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e l’eliminazione di costi iscritti e non più capitalizzabili.
È il caso, ad esempio, dello stralcio dei costi di ricerca non più capitalizzabili (e non riclassificabili tra i costi di sviluppo); resta ferma, in questi casi, la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti il 2016.