FISCO E AGRICOLTURA/Affiancamento, il requisito dei 40 anni vale alla stipula
Il contratto di affiancamento in agricoltura è una nuova fattispecie contrattuale che è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 119 e 120) al fine di favorire la formazione di imprenditoria giovanile e il passaggio generazionale dell’impresa agricola, con la particolarità, peraltro, che si tratta di una normativa che vale solo per un triennio, perché la legge dispone che essa perderà efficacia con il 31 dicembre 2020.
Il vantaggio derivante dalla stipula di questi contratti è che essi permettono la concessione di mutui agevolati a tasso zero per l’impresa dell’affiancato (e probabilmente anche per la formazione dell’impresa dell’affiancante); e inoltre che il giovane affiancato viene equiparato dalla legge all’imprenditore agricolo a titolo principale (con la conseguenza, ad esempio, che se egli acquista un fondo rustico, le imposte di registro e ipotecaria sono dovute solo in misura fissa e l’imposta catastale si applica con l’aliquota dell’1 per cento).
Le controparti del contratto di affiancamento contratto sono l’affiancante e l’affiancato:
• l’affiancante è una persona fisica di età compresa tra i 18 e i 40 anni (o una società costituita tra queste persone) che non sia titolare della proprietà o di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, enfiteusi) su terreni agricoli; secondo lo studio 25-2018/T del Consiglio nazionale del Notariato , di recente divulgato, è rilevante che la stipula del contratto avvenga quando l’affiancante non ha ancora compiuto 40 anni, essendo irrilevante che, nel corso della durata del contratto, egli superi tale soglia d’età;
• l’affiancato è un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto di età superiore a 65 anni o pensionato (probabilmente può trattarsi anche una società di persone con soci tutti ultra 65enni o tutti pensionati).
Il contratto di affiancamento (che deve necessariamente esser stipulato in forma scritta e allegato al piano aziendale da presentare all’Ismea) impegna dunque l’imprenditore agricolo a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze e impegna l’affiancante a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa, d’intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d’impresa stessa.
Il contratto in ogni caso deve prevedere le forme di compensazione dell’affiancato in caso di conclusione anticipata del rapporto e può altresì stabilire il subentro dell’affiancante nella gestione dell’azienda.
L’affiancamento comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l’imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore dell’affiancante. L’affiancante inoltre (fino al sesto mese successivo alla cessazione del contratto di affiancamento) ha prelazione nel caso di cessione del fondo e dell’azienda dell’affiancato.
Consiglio nazionale del Notariato, studio 25-2018/T
L’identikit del contratto di affiancamento in agricoltura