Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Il requisito di produttore agricolo consente la detarzione Iva forfettizzata

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di Gian Paolo Tosoni



L’applicazione del regime speciale di detrazione Iva si applica ai prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al decreto Iva (presupposto oggettivo) effettuate dai produttori agricoli (presupposto soggettivo), intendendo per tali quelli che svolgono le attività all’articolo 2135 del Codice civile. Si ricorda che questo regime previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972, comporta che la detrazione dell’Iva è determinata applicando all’ammontare imponibile la percentuale di compensazione (esempio vino 12,3%) il cui risultato sostituisce l’Iva assolta sugli acquisti. Per alcuni settori (vino, latte, avicoltura e suinicoltura), tale regime è vantaggioso.

Quando i prodotti oggetto di vendita sono stati acquistati all’esterno, pur rispettando il requisito oggettivo essendo compresi nella prima parte della tabella A, occorre però fare attenzione al requisito soggettivo e cioè stabilire se per quei prodotti il cedente può considerarsi produttore agricolo.

In sostanza un produttore agricolo può acquistare sul mercato prodotti agricoli da cedere unitamente ai propri, ma occorre distinguere quando le relative cessioni possano usufruire della detrazione Iva forfetizzata in base alle percentuali di compensazione. È il caso ad esempio di un viticoltore che acquista uve, mosto o vino da terzi, in misura non prevalente che poi rivende unitamente alla propria produzione.

La risposta la troviamo chiara nella circolare 44/E/2002 in cui viene precisato che la attività agricola connessa si realizza mediante una fase di manipolazione e trasformazione, mentre la mera commercializzazione di un prodotto agricolo non può rientrare nel regime speciale.

Quindi ad esempio un produttore di vino che acquista uva oppure mosto ma anche vino e tali prodotti vengono lavorati nella cantina, assumono la natura di prodotti ottenuti nell’ambito della sfera della propria impresa agricola e la relativa cessione usufruisce della forfetizzazione della detrazione; in sostanza sulla vendita del vino il contribuente detrae il 12,3%, versando quindi il 9,7% in quanto l’Iva sul vino è del 22% e non recupera l’Iva assolta sugli acquisti.

Se invece il produttore agricolo ha acquistato vino già imbottigliato dal fornitore per la rivendita, non può usufruire del regime speciale e tale operazione rappresenta una operazione diversa regolata dal comma 5 dell’articolo 34 citato. Ne consegue che queste operazioni devono essere annotate distintamente nel registro delle fatture emesse, l’iva addebitata al cliente è dovuta e spetta la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi esclusivamente utilizzati per la produzione di beni e di servizi che formano oggetto delle operazioni medesime. Ad esempio se un produttore di vino acquista del vino pronto per la rivendita recupera l’Iva del 22% assolta sull’acquisto e la detrae dall’Iva addebitata al cliente.

Questa situazione si presenta sempre in presenza di vendita diretta (al dettaglio) in cui il produttore agricolo ha la necessità di ampliare la gamma dei prodotti offerti e ne acquista sul libero mercato. Questa attività di rivendita rientra nel regime ordinario con annotazione distinta che ovviamente il produttore agricolo può evitare se per l’intera attività agricola ha optato per il regime Iva normale.

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