FISCO E AGRICOLTURA/La cooperativa agricola fa i conti con la detrazione Iva
La fine dell’anno rappresenta un momento importante per le cooperative agricole relativamente alla fatturazione dei conferimenti in modo particolare quando il produttore agricolo socio è in regime speciale Iva ( articolo 34 del Dpr 633/1972 ), mentre la cooperativa opera in regime ordinario (cooperative ortofrutticole, lattiero casearie, eccetera). Si tratta delle cooperative che cedono i prodotti conferiti dai soci anche previa trasformazione o quelle che semplicemente commercializzano i prodotti agricoli dei soci.
In particolare alla fine del 2017 occorre tenere presente la nuova norma relativa al momento in cui sorge il diritto alla detrazione Iva (l’articolo 2 del Dl 50/2017 ha infatti modificato l’ articolo 19 del Dpr 633/1972 ), la quale prevede che l’imposta è detraibile nell’anno di effettuazione dell’operazione ed il diritto è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto. Quindi se la cooperativa opera in regime ordinario Iva, l’imposta detraibile nell’anno 2017 è quella per la quale l’operazione è stata effettuata in tale anno.
Per i produttori agricoli soci che operano in regime speciale i passaggi dei prodotti agricoli conferiti, si intendono effettuati al momento del versamento del prezzo (articolo 34, comma 7, del decreto Iva). Quindi tutto facile nel senso che per i pagamenti effettuati nel 2017, per i quali i soci devono emettere nello stesso giorno del pagamento la relativa fattura, l’iva è detraibile nell’anno del pagamento.
Tuttavia, in base all’ articolo 6 del Dpr 633/1972 , l’operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura se precedente alla consegna o al pagamento. Quindi ad esempio se la cooperativa richiede la emissione della fattura da parte dei soci entro il mese di dicembre e questi la emettono con data dicembre, l’Iva è detraibile nel 2017 anche se il pagamento avverrà nel 2018.
Vi possono essere poi soci che hanno optato per il regime normale Iva. In questo caso l’operazione si intende effettuata al momento di consegna del bene. Tuttavia siccome nelle cooperative di trasformazione e vendita di prodotti agricoli, il prezzo dei prodotti conferiti viene generalmente stabilito in base al bilancio che verrà approvato nel 2018, siamo in presenza di cessione di beni con prezzo da determinare secondo il decreto del 15 novembre 1975. In questo caso l’operazione si intende effettuata al momento di determinazione del prezzo e con riferimento al medesimo mese (circolare 328/E/1997). In questi casi, in assenza di pagamenti non vi è alcuna fattura da emettere entro la fine dell’anno 2017 in quanto l’Iva sarà detraibile nel mese (esempio maggio 2018) in cui il prezzo è stato determinato.
Bisogna sempre tenere presente che se viene eseguito un pagamento l’operazione si intende effettuata limitatamente all’importo pagato, come pure in presenza di fattura anticipata il documento si ha per emesso e quindi l’iva deve essere detratta per l’acquirente nell’anno di emissione della fattura.
Nessun problema per le cooperative che operano in regime speciale (generalmente le cantine sociale) in quanto in questo caso la detrazione è determinata mediante le percentuali di compensazione applicate sull’ammontare imponibile in vendita a nulla rilevando le fatture di acquisto.