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FISCO E AGRICOLTURA/Per le cooperative scatta l'assimilazione alle imprese agricole ordinarie

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di Gian Paolo Tosoni


Le cooperative di conduzione di terreni agricoli sono assimilate alle imprese agricole ordinarie. Lo conferma l’ articolo 1, comma 8-ter, del Dl 91/2017 (decreto Sud) .

L’articolo 1, comma 2 del Dlgs 228/2001, dispone che le cooperative, compresi i loro consorzi, sono considerate imprenditori agricoli, quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività all’articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Quindi anche le cooperative di servizi sono considerate soggetti agricoli.

Le cooperative agricole si possono distinguere in tre categorie.
1) Quelle che operano a monte della compagine sociale (forniscono beni e servici ai soci)
2) Quelle che operano nella produzione agricola (coltivano i terreni)
3) Quelle che operano a valle della compagine sociale (ricevono prodotti che vendono anche previa trasformazione).

Con le modifiche introdotte dal Dl 91/2017, le cooperative all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 228/2001, sono quelle che svolgono le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile che consistono nelle attività di trasformazione, manipolazione e vendita dei prodotti agricoli. Tale precisazione è condivisibile in quanto le cooperative di conduzione dei terreni, che quindi vengono escluse da questa norma sono naturalmente imprenditori agricoli svolgendo le attività caratteristiche del citato articolo 2135.

L’articolo 1 del Dlgs 99/2004 precisa che le cooperative agricole possono assumere la qualifica di «società agricola» quando nel proprio oggetto sociale viene previsto l’esercizio esclusivo delle attività agricole all’articolo 2135 del codice civile e la denominazione contiene l’indicazione di società agricola. Si osserva che le attività svolte a monte della compagine sociale ovvero l’acquisto di beni utili per i soci e l’attività di prestazione di servizi per i soci, pur qualificando la cooperativa come imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 1 del richiamato Dlgs 228/2001, non possono tuttavia usufruire della qualifica di società agricola, in quanto tale attività non è compresa nell’articolo 2135 del codice civile.

Le società cooperative agricole possono acquisire la qualifica di «imprenditore agricolo professionale» qualora un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della medesima qualifica a titolo personale. L’amministratore può attribuire la qualifica ad una sola società.

Quindi con questa recente modifica normativa viene fatta chiarezza tra le cooperative agricole proprie e quelle di trasformazione e vendita. Le cooperative agricole di conduzione funzionano come cooperative di lavoro. Quando il conferimento del socio alla cooperativa è costituito dal lavoro, il trattamento che ne consegue è del tutto identico a quello delle cooperative di lavoro, a nulla rilevando che la cooperativa abbia per oggetto lo svolgimento di attività agricole.

Quindi, per le cooperative di coltivazione di fondi agricoli, se il vantaggio mutualistico è rappresentato dal salario corrisposto ai soci lavoratori, ai fini Ires troverà applicazione il trattamento agevolato all’articolo 11 del Dpr 601/1973. Tale agevolazione consiste nella deduzione dalla base imponibile Ires dell’Irap dovuta. Essa si applica a condizione che le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori costituiscano almeno il 50% dell’ammontare di tutti i costi, con la sola esclusione delle materie prime e sussidiarie. L’agevolazione è ridotta alla metà qualora le retribuzioni dei soci rappresentino una percentuale compresa fra il 25% e il 50% dei costi. Nel costo per le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori devono essere computati anche gli oneri sociali ad esso accessori, come chiarito in via interpretativa dall’articolo 6-ter della legge 891/1980.

È previsto che l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci non deve superare di oltre il 20% i salari correnti, intendendo per tali quelli spettanti ai lavoratori del medesimo settore lavorativo.

Quindi le cooperative agricole di conduzione non usufruiscono delle agevolazioni previste dall’articolo 10 del Dpr 601/1973(esenzione da Ires sui costi non deducibili), ma possono optare per la tassazione catastale dei terreni ai sensi dell’articolo 1, comma 1093 della legge 296/2006.

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