Adempimenti

FISCO E AGRICOLTURA/Sì al consolidato con il reddito catastale ma l’Ace va sterilizzata

di Gian Paolo Tosoni


Una società agricola di capitali può optare per il consolidato fiscale ancorché determini il reddito con il metodo catastale. Tuttavia ai fini del beneficio Ace il relativo reddito deve essere neutralizzato. Quindi un gruppo societario in cui una società sia in possesso dei requisiti per la determinazione del reddito mediante le tariffe catastali in base all’articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006, può comunque optare per il consolidato fiscale all’articolo 117 del Tuir. La controllata agricola porterà nel reddito complessivo le risultanze della propria dichiarazione dei redditi è cioè la tariffa di reddito agrario.

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 28/E/2018 ha esaminato anche il problema dell’utilizzo nell’ambito del consolidato fiscale delle eccedenze Ace alla luce della circostanza che le società agricole che hanno optato per la tassazione catastale non possono usufruire del beneficio all’aiuto economico (Dm 3 agosto 2017).

In sede di consolidato fiscale l’importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato da ciascuna società, è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo, fino a concorrenza dello stesso; in pratica l’Ace prima la si deduce dal reddito della singola società e se rimane un residuo lo si deduce dal reddito complessivo.

L’agenzia delle Entrate ha precisato che nel calcolo del reddito complessivo in seno al consolidato fiscale deve essere escluso il reddito agrario della società agricola determinato catastalmente. Quindi il reddito globale del consolidato viene assunto al netto della quota corrispondente al reddito proveniente dalla società agricola ed il risultato costituisce la base di calcolo della capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione Ace conferita da ciascuna società del gruppo. Il reddito complessivo al netto della reddito agrario della società agricola rappresenta anche la base di calcolo per determinare l’eventuale eccedenza Ace non attribuita al consolidato da ciascuna società che potrà essere utilizzata in deduzione dall’esercizio successivo da ciascheduna società oppure tramutata in compensazione Irap.

La questione relativa alla partecipazione al consolidato da parte di una società agricola che abbia optato per il reddito agrario non si presenta invece per l’eccedenza della deduzione degli interessi passivi oltre il limite del 30% del reddito operativo lordo (Rol). Infatti la società agricola che opta per il reddito agrario generalmente non può dedurre gli interessi passivi.

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 28/E/2018 ha peraltro ribadito che l’opzione per la tassazione catastale si perfeziona con il comportamento concludente essendo la comunicazione nel quadro VO dell’Iva un adempimento formale.

Ace - Dm Economia 3 agosto 2017

Agenzia delle Entrate, risoluzione 28/E/2018

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