Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Si rafforza l’esenzione Imu per le società agricole Iap

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di Gian Paolo Tosoni


I benefici in materia di Imu previsti per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) si applicano anche alle società agricole in possesso dei tali requisiti. Questo il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 28062/2018, depositata lo scorso 2 novembre ( clicca qui per consultarla ).

L’ordinanza riguarda la agevolazione di considerare agricola un’area edificabile ma ovviamente il principio vale anche per l’esenzione da Imu per i terreni agricoli prevista attualmente per i coltivatori diretti e Iap. L’agevolazione in questione è quella all’articolo 2, comma 1, lettera b, del Dlgs 504/1992 (decreto Ici) che, nel definire cosa si intende per «area edificabile», precisa che sono considerati non fabbricabili i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività agricole, purchè posseduti e condotti «dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9».

I soggetti indicati in tale articolo 9 del Dlgs 504/1992 sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale. L’articolo 58 del Dlgs 446/1997 ha poi chiarito che si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
Tale precisazione faceva sì che, ai fini Ici, le agevolazioni venissero riconosciute alle sole persone fisiche e non anche alle società. Con l’introduzione della disciplina Imu, tuttavia, per la qualificazione degli Iap, non si fa riferimento più all’articolo 58 bensì al Dlgs 99/2004 che riguarda sia le persone fisiche, sia le società (dipartimento Finanze, circolare n. 3/2012). Infatti, l’articolo 1 di tale decreto definisce quali sono i requisiti che una persona fisica deve rispettare per ottenere la qualifica di Iap mentre il comma 3, riconosce la qualifica di Iap anche alle società che soddisfano due requisiti: lo statuto deve prevedere come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile e almeno un socio sia in possesso della qualifica Iap. Più precisamente, con riferimento a questo secondo requisito, la norma richiede che la qualifica di imprenditore agricolo professionale sia posseduta da almeno un socio nel caso di società di persone (accomandatario se società in accomandita) e da un amministratore nel caso di società di capitali (che sia anche socio nel caso di società cooperative). Per il riconoscimento alle società della qualifica di Iap è necessaria, inoltre, l’iscrizione dello Iap persona fisica nella previdenza agricola, anche qualora sia socio di società.

Dunque, con l’introduzione dell’Imu, è stata mantenuta l’agevolazione così come definita ai fini Ici ma è stato modificato l’ambito soggettivo di applicazione in quanto il riferimento all’articolo 58 del Dlgs 446/1997 (riferito alle sole persone fisiche) è stato sostituito con il Dlgs 99/2004 (riferito sia alle persone fisiche che alle società).

È proprio questo il principio affermato dai giudici della Cassazione: nel verificare il rispetto del requisito soggettivo per la fruizione delle agevolazioni in materia di Imu si deve tener conto delle modifiche normative intervenute; ricordano, infatti i giudici che, come sostenuto in altre pronunce della stessa Corte le modifiche introdotte dal Dlgs 228/2001 nonché dal Dlgs 99/2004, hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione della agevolazioni in materia di imposta municipale. Analogo principio era stato sostenuto con l’ordinanza 375/2017.

Anche il Mef di recente (risoluzione 1/2018) ha avuto modo di precisare che Ici e Imu sono due tributi differenti e che il mancato richiamo all’articolo 58 non può che intendersi come volontà del legislatore di modificare l’ambito di applicazione delle agevolazioni.

Cassazione, ordinanza 28062/2018

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