FISCO E SENTENZE/Le massime di Cassazione: notifica, studi di settore, contributi previdenziali e concordato
Inesistente la notifica del ricorso in appello mai consegnata per trasferimento. È locazione la cessione del ramo d’azienda in cui l’immobile è prevalente. La non congruità per i vecchi studi di settore va confermata dai nuovi. L’omesso versamento dei contributi previdenziali non integra la bancarotta. Sono alcuni dei temi della rassegna delle massime delle principali pronunce di Cassazione in materia tributaria e societaria depositate nella settimana dal 17 al 21 luglio.
Inesistente la notifica del ricorso in appello mai consegnata per trasferimento
È inesistente la notifica del ricorso in appello nel caso in cui il suo originale non viene consegnato al difensore del resistente a causa del trasferimento. In primo luogo, nel processo tributario l’elezione di domicilio eletto presso lo studio del difensore incaricato ha come finalità quella di indicare la sede di quest’ultimo e l’assenza dell’obbligo in capo al difensore di comunicare la variazione d’indirizzo del proprio studio obbliga il soggetto notificante a ricercare il nuovo luogo di notifica, così che soltanto in caso di esito negativo delle predette ricerche l’appello può essere validamente notificato presso la segreteria della Commissione Tributaria adita. In secondo luogo, la tentata notifica presso il domicilio non più attuale non può sanare il mancato rispetto del termine d’impugnazione. In terzo luogo, la costituzione della parte appellata non può sanare la tentata notifica perché il rispetto del termine di impugnazione è correlato alla tutela di interessi disponibili.
• Cassazione, sentenza 17717-2017
La categoria catastele del Tribunaleè la B4, quella degli «Uffici Pubblici»
La ristrutturazione e l’attuale conformazione interna di unità immobiliari all’uso pubblico e collettivo di ufficio giudiziario (Tribunale) comporta l’inquadramento nella categoria catastale B/4 (Uffici pubblici) anziché nella categoria catastale D/8 (Fabbricati costruiti per esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni). In primo luogo è tale destinazione ad escluderla dall’uso commerciale. In secondo luogo, sono necessarie radicali trasformazioni, con tanto di stima diretta, per adibirlo ad uso commerciale. In terzo luogo, non rileva la circostanza della titolarità privata del bene immobile.
• Cassazione, sentenza 17683-2017
È locazione la cessione del ramo d’azienda in cui l’immobile è prevalente
Nel caso di affitto di un ramo d’azienda comprensivo di un fabbricato originariamente condotto in locazione dal concedente, se il valore del fabbricato concesso poi in sublocazione costituisce la parte prevalente del valore del ramo di azienda concesso in affitto, è applicabile il regime fiscale previsto per le locazioni di immobili. In primo luogo il contribuente, se intende contrastare la pretesa, è sempre tenuto a dimostrare il valore del ramo d’azienda comprensivo del valore delle attrezzature. In secondo luogo, in difetto di tale prova, l’Amministrazione può sempre fondatamente presumere la prevalenza del valore immobiliare e applicare legittimamente il regime di tassazione relativo alla locazione di fabbricati.
• Cassazione, sentenza 17790-2017
La non congruità per i vecchi studi di settore va confermata dai nuovi
È illegittimo l’accertamento esclusivamente basato sugli studi di settore se nel corso del giudizio questo si evolve a favore del contribuente. In primo luogo, è la stessa natura provvisoria e presuntiva degli studi che legittima l’applicazione retroattiva delle successive versioni perché ritenute più affidabili. In secondo luogo, va inquadrato nello jus superveniens il diverso trattamento riservato ai compensi erogati ai soci amministratori che, originariamente previsto come componente da considerare per la determinazione dei maggiori ricavi, viene poi sottratto dai costi sostenuti per il lavoro dipendente.
• Cassazione, sentenza 17807-2017
Nel reddito agrario sul 50% vale il criterio fisico e non quello monetario
Al fini della valutazione del limite del 50% affinché un reddito possa definirsi agrario, è necessario possedere congiuntamente due requisiti:
1) Il requisito qualitativo, secondo cui uno o più prodotti grezzo od intermedio utilizzati (input) per ottenere il prodotto devono originarsi dal terreno;
2) Il requisito quantitativo, secondo cui uno o più prodotti grezzi od intermedi (input) devono complessivamente essere almeno la metà di quelli complessivamente impiegati, la cui valutazione passa tramite unità fisiche e non monetarie.
Pertanto continua a rimanere reddito agrario anziché reddito d’impresa la produzione di vino per la quale sono stati utilizzate uve proprie ed uve acquistate nella misura non eccedente il 50% a prescindere dal prezzo produzione del primo e del costo di acquisto della seconde, perché la norma non prevede il raffronto tra il valore delle uve utilizzate nella produzione.
• Cassazione, sentenza 18071-2017
L’omesso versamento dei contributi previdenziali non integra la bancarotta
L’omesso versamento di contributi previdenziali non integra la bancarotta per dissipazione perché non rappresenta un’operazione in grado di ridurre il patrimonio dell’impresa e non va ad incidere direttamente sulla sua consistenza patrimoniale, pur potendo risultare incoerente con il legittimo esercizio dell’attività d’impresa. Viceversa ciò può accadere nel caso in cui le risorse finanziarie originariamente destinate al pagamento dei contributi previdenziali fossero poi invece state spese per altri fini.
• Cassazione, sentenza 34836-2017
Concordato preventivo efficace solo dopo l’omologa, non basta l’ammissione
Il termine ultimo per il pagamento dell’Iva, scaduto il quale può ritenersi integrato il reato di omesso versamento oltre soglia di Iva e/o ritenute, deve essere rispettato dal debitore che abbia soltanto ottenuto l’ammissione del concordato preventivo presentato. Ciò perché il concordato preventivo è un istituto prevalentemente pubblicistico realizzato con il controllo giurisdizionale, le cui condizioni di esecuzione dispiegano efficacia soltanto nel caso della successiva omologa, non potendo il giudice fallimentare ammettere preventivamente una condotta penalmente rilevante e in via ulteriore di poi omologarla.
• Cassazione, sentenza 35786-2017
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