Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: elusione, Imu e credito per ricerca e sviluppo

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Dal 1° gennaio 2016 sono tutti inammissibili gli atti dell’agente della riscossione se non effettuati tramite l’avvocatura dello Stato. “Leverage cash out” non elusivo con valide ragioni extrafiscali. Interruzione d’ufficio del processo tributario per il subentro dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Stop all’avviso Imu senza valida delibera di nomina del funzionario. Senza cassa “tracciabile” l’Associazione sportiva dilettantistica perde le agevolazioni fiscali. “Click-day”, l’esclusione dal beneficio fiscale anche se poi parzialmente recuperato dal Legislatore, non fa perdere il credito per investiment in ricerca e sviluppo anche se non è stato compilato il Quadro RU. Appello inammissibile se l’avviso di ricevimento è “dattiloscritto” e l’atto è ricevuto “extratime”. Sono questi gli argomenti trattati dalla rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.

Per l’agente della riscossione avvocato interno obbligatorio dal 2016

Dal 1° gennaio 2016 (a maggior ragione dal 6 dicembre 2017) l’agente della riscossione deve stare in giudizio solo tramite i propri funzionari dipendenti appositamente delegati, ovvero mediante la struttura territorialmente sovraordinata, senza possibilità di avvalersi di avvocati esterni. Infatti, ai sensi del comma 2, articolo 11 del diritto processuale tributario, l’ente, che si occupa della riscossione, sta in giudizio tramite il proprio personale appositamente delegato ovvero tramite la struttura sovraordinata territorialmente competente, così come è stato modificato dal comma 1, lettera d), articolo 9 del decreto legislativo 156 del 2015, e ciò con effetto dal 1° gennaio 2016. A maggior ragione che, ai sensi del terzo periodo del comma 3, articolo 1 del decreto legislativo 193 del 2016, con effetto dal 6 dicembre 2017, il nuovo ente di riscossione «Agenzia Entrate-Riscossione» subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società del Gruppo Equitalia, la quale può, ai sensi del comma 8, avvalersi di avvocati liberi professionisti ovvero dell’avvocatura dello Stato, relativamente ai giudizi innanzi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, fermo restando che per le controversia tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11 del Codice di procedura tributaria. In altri termini, per le giurisdizioni diverse da quelle tributarie, l’ente può avvalersi dell’avvocatura dello Stato ovvero di altri avvocati, e, per i giudizi innanzi le Commissioni Tributarie, invece, occorre che l’ente stia in giudizio tramite proprio dipendente. E la ratio legis della novella normativa risulta essere chiara sotto un duplice aspetto:

• per coerenza con le norme processuali tributarie;

• per ridurre i costi pubblici in materia di difesa tecnica innanzi alle commissioni tributarie.

Pertanto il ricorso in appello notificato dall’agente della riscossione è inammissibile per carenza di legittimazione processuale, qualora l’atto sia stato redatto e sottoscritto da avvocato esterno cui l’ente abbia affidato l’incarico.

Nel primo caso esaminato, nel giudizio ante la Commissione tributaria regionale del Piemonte, l’agente della riscossione, soccombente in primo grado, affida ad un avvocato esterno la procura per proporre ricorso in appello, il quale viene depositato in data 8 giugno 2017. Parte appellata, costituendosi, eccepisce la carenza legittimazione processuale essendo stato il ricorso in appello redatto e sottoscritto da un soggetto privo del relativo potere. Nel secondo caso esaminato, ante la Ctp Varese, il contribuente popone un ricorso introduttivo, che deposita il 22 dicembre 2016, ed il concessionario della riscossione – non si conosce la data ma la sua costituzione è almeno del 2016 – deposita le notifiche delle cartelle esattoriali contestate dall’uomo e delle quali ha avuto conoscenza solo dietro presentazione di apposita istanza. Esse vengono escluse dal fascicolo processuale per carenza di legittimazione passiva del concessionario perché si è costituito tramite un procuratore speciale rappresentato da un avvocato, il quale, a sua volta conferito procura ad litem ad altri avvocati

Ctr Piemonte, sentenza n. 728/1/18
Ctp Varese, sentenza n. 310/1/17


“Leverage cash out” non elusivo con valide ragioni extrafiscali

La presenza di valide ragioni extrafiscali non consente all’amministrazione di considerare come elusiva l’operazione di rivalutazione delle quote e della loro successiva vendita ad altra società composta dagli stessi soci, con conseguente accollo della nuova società (holding) del pagamento del debito nei confronti dei soci utilizzando gli utili della partecipata distribuiti in (quasi) totale esenzione in favore della nuova holding – cosiddetta operazione leverage cash out. In particolare, è infondata la tesi dell’amministrzione secondo cui l’operazione sarebbe priva di valide ragione economiche e quindi elusiva, perché:

• iI soci della partecipata e della holding risultano essere i medesimi;

• l’operazione, in realtà, cela una distribuzione di utili in favore dei soci, la quale, se fosse stata attuata direttamente dalla partecipata, avrebbe comportato un maggior carico fiscale in capo ai soci, mentre, in tal caso, l’utile, distribuito dalla partecipata in favore dell’unico socio (nuova holding) ed utilizzato per pagare la cessione delle quote, è detassato nella misura del 95%, così come previsto dall’articolo 89 del Tuir.

Va, per contro, confermata la tesi dei soci-contribuenti, secondo cui l’operazione non è qualificabile come elusiva, in quanto: a)

• l’amministrazione non ha considerato gli atti di donazione e di usufrutto delle azioni in favore di uno dei soci, che ha acquisito una partecipazione maggioritaria, ossia il controllo delle società, differente dalla originaria: in pratica sono presenti quelle valide ragioni extrafiscali che non consentono di riqualificare l’operazione come elusiva;

• nessun vantaggio tributario viene conseguito poiché si è concretizzato solo un differimento temporale di tassazione che sarebbe stato immediato in caso di distribuzione di utili in favore dei soci da parte della partecipata, dato il rinvio della tassazione al momento di cessione delle quote: in altri termini, non si è realizzato alcun aggiramento di norme fiscali, ma è stata attuata un’opzione concessa dalla normativa vigente.

Nel caso in esame, due coniugi e la figlia, titolari di quote della Alfa Srl, procedono alla rivalutazione delle stesse nel novembre 2010 e pagano la relativa imposta sostitutiva del 4 per cento. In seguito, i tre soggetti nel novembre 2011 costituiscono la Beta Srl e nel dicembre cedono alla Beta Srl il 9% del capitale della Alfa Srl. Nel novembre 2012 deliberano un aumento capitale della Beta srl Sottoscritta con la cessione delle quote del restante capitale della Alfa srl, ora interamente partecipata dalla Beta srl holding controllante. La Alfa Srl delibera il 28 novembre 2012 la distribuzione del dividendo al socio unico Beta srl di euro 2milioni e 300mila esente al novantacinque per cento attingendo a riserva straordinaria. Il 29 novembre 2012 la Alfa srl dispone il pagamento del dividendo alla Beta srl regolando il prezzo di euro 727mila euro a ciascun socio della compravendita delle quote della Alfa srl. Ma secondo l’Amministrazione tale operazione è elusiva e ricupera ad ogni socio Irpef per oltre 228mila euro, addizionali per oltre 234mila euro e interessi e sanzioni per oltre 234mila euro.

Ctp Treviso, sentenza n. 144/1/18


Stop d’ufficio del processo per il subentro dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Il processo tributario incardinato dal contribuente contro Equitalia, alla quale è subentrata per legge l’ente Agenzia Entrate-Riscossione, va interrotto d’ufficio, anche se non è stata dichiarata dalla parte colpita dall’evento “estinzione” (del vecchio ente) ai sensi dell’articolo 40 del codice del rito tributario. Questo perché il nuovo ente Agenzia Entrate-Riscossione subentra nei rapporti sostanziali (attivi e passivi) e processuali dell’ente Gruppo Equitalia, come previsto dalla specifica normativa (articolo 1 del Dl 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016), il quale, in pratica, ha previsto ex se il subentro automatico.

Dal punto di vista poi della rappresentanza, l’ente Agenzia Entrate-Riscossione può avvalersi del patrocinio dell’avvocatura dello stato per i giudizi ordinari, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 del Dl 193 del 2016, mentre dal punto di vista processuale tributario, l’ente deve essere assistito da un proprio dipendente appositamente delegato, ovvero dalla propria struttura sovraordinata, in base al combinato disposto dell’articolo 11 del codice di rito e dall’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 1 del Dl 193 del 2016. Inoltre, ai sensi dell’articolo 12, comma 8 del codice di rito, l’ente Agenzia delle Entrate (tra cui anche l’ente della riscossione Agenzia Entrate-Riscossione) può essere assistita dall’avvocatura dello Stato, purché autorizzata da disposizioni di legge o di regolamento (articolo 43 del Regio Decreto 1611 del 1933). Di conseguenza va disposta l’interruzione del processo d’ufficio da parte della Commissione.

Nel caso in esame, a seguito di un giudizio tributario instaurato originariamente dal contribuente contro una società del “Gruppo Equitalia”, il giudice, visto il subentro del nuovo ente Agenzia Entrate-Riscossione a far data dal 1° luglio 2017, dichiara, d’ufficio, l’interruzione del processo, senza necessità che sia lo stesso procuratore di Equitalia a dichiarare l’interruzione a seguito dell’estinzione della precedente società di riscossione. Statuisce, altresì, che la stessa debba essere assistita in giudizio da proprio dipendente ovvero dall’Avvocatura dello Stato

Ctr Lombardia, ordinanza n. 654/22/18


Stop all’avviso Imu senza valida delibera di nomina del funzionario

È valido l’avviso Imu ma soltanto se viene sottoscritto da un funzionario appositamente nominato dalla Giunta comunale. Infatti, quando vi è l’insediamento di nuova Giunta, a seguito della nomina del nuovo sindaco, il funzionario deve essere nominato da quest’ultima nominato entro il termine di 45 giorni dal nuovo insediamento, così come si evince dall’articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000. Poi, il funzionario che ha sottoscritto l’atto, anche se nominato validamente dalla precedente Giunta, decade in ogni caso dalla nomina se è decorso un termine superiore a cinque anni, come previsto dallo stesso articolo 50, nonché dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune.

Nel caso in esame, l’ente locale notifica nel 2017 ad un contribuente quattro avvisi concernenti l’Imu per anni dal 2012 al 2015 in quanto non ritiene spettante le agevolazioni fiscali “prima casa”. Gli atti risultano sottoscritti da un funzionario nominato dalla precedente Giunta con effetto dall’11 gennaio 2012. Il contribuente si oppone e sostiene l’invalidità dell’atto per difetto di sottoscrizione, atteso che il funzionario non è stato nominato dalla nuova Giunta insediatasi il 14 giugno 2016, dopo la nomina del nuovo Sindaco avvenuta il 6 giugno 2016. In ogni caso all’atto della sottoscrizione degli accertamenti erano già passati oltre cinque anni dalla data di nomina del funzionario.

Ctp Lecco, sentenza n. 20/1/18


Senza cassa “tracciabile” l’Associazione sportiva dilettantistica perde le agevolazioni

L’Associazione sportiva dilettantistica (Asd) deve rispettare la normativa sulla tracciabilità delle somme di cassa, pena la revoca dei benefici fiscali. Pertanto è legittimo l’accertamento tramite cui viene ricuperata maggiore Ires, Irap ed Iva qualora la tracciabilità non sia garantita. In particolare, è infondata la tesi della contribuente secondo cui:

• le somme prelevate sono state solamente “trasferite” nelle casse sociali, e, quindi, anche se i prelievi risultano ingenti, non è stato violato il comma 5, articolo 25 del Dl 133 del 1999, a mente del quale deve essere garantita la tracciabilità di incassi e pagamenti per importi superiori ad euro 516,47, siccome tale norma riguarda solo i rapporti con i terzi;

• parte dei denari sono stati utilizzati per rimborsare gli associati di precedenti anticipazioni, che l’Asd prova a giustificare con la denunzia di furto della documentazione comprovante tali anticipazioni: infatti, l’Asd avrebbe potuto comunque ricostruire tali documentazioni e provare con essa la movimentazione di denaro, dato che ha il furto non ha impedito la “ricostruzione” degli importi da restituire.

È fondata la tesi dell’Amministrazione, secondo cui non è stata garantita la tracciabilità dei flussi di cassa, perché:

• non è stata fornita la giustificazione documentale delle somme prelevate;

• il saldo del conto “cassa” è di molto inferiore al totale dei prelievi.

Nel caso in esame, l’amministrazione accerta una Asd alla quale recupera, per l’anno 2008, maggiore Ires, Irap e Iva complessivamente oltre 84mila euro data la mancanza di giustificazione delle somme prelevate in banca per oltre 167mila euro. Resiste la contribuente affermando che la restante parte delle somme sono transitate dalla banca alla cassa sociale, ed ancora parte delle somme, pari a 120mila euro, sono state restituite agli associati per anticipazioni che non può giustificare a seguito di furto della documentazione.

Ctr Lazio, sentenza n. 459/9/18


Il credito in Ricerca non si perde per omessa compilazione del Quadro RU

È valido il credito d’imposta relativo all’attività di ricerca e sviluppo, realizzati prima del 29 novembre 2008, chiesto dall’azienda che ha rispettato la procedura per usufruire di tale agevolazione ed utilizzato nella percentuale stabilita dal legislatore per assenza dei fondi, anche se non è stato compilato il quadro RU nel modello Unico, atteso che la sua omissione è solamente di tipo “formale”. Pertanto è illegittima l’iscrizione a ruolo del credito tramite procedura automatizzata.

In particolare:

• la società ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo e usufruito dell’agevolazione pari al 10% delle spese sostenute nel triennio 2007-2009 come previsto dalla legge 296 del 2006 (finanziaria 2007);

• la società ha presentato il Modello Frs, contenente specifiche degli investimenti realizzati, modello necessario per il monitoraggio dei fondi stabiliti per la fruizione del credito;

• il legislatore, vista l’incapienza dei fondi, statuiva con il Dl 185 del 2008, il cosiddetto “click day”, procedura seguita dalla società che però ne veniva esclusa, non ricevendo conferma per l’utilizzo di tale credito.

In seguito, il legislatore attribuiva alle società che avevano effettuato investimenti anteriormente al 29 novembre, un credito pari al 47,53% degli investimenti richiesti, utilizzato correttamente dalla contribuente nel 2011.

Nel caso in esame, una Srl produce macchine segatrici per uso industriale ed effettua nel triennio 2007-2009 spese per ricerca e sviluppo al fine di realizzare nuove macchine. Sostiene di aver diritto al credito pari al 10% delle spese sostenute e segue apposita procedura per usufruire del credito. Tuttavia per incapienza dei fondi stanziati, il legislatore introduce nel 2008 la procedura del “click day” per usufruire dell’agevolazione, tramite apposita procedura seguita dalla società, la quale non riceve il “nulla osta” telematico. Dato il vasto contenzioso creatosi, il legislatore attribuiva alle imprese, che avessero effettuato investimenti prima del 29 novembre 2008, un credito d’imposta pari al 47,53% dell’importo originario, che la società utilizza nel 2011 per l’importo di oltre 33mila euro, recuperato dall’amministrazione a seguito dell’omessa compilazione del quadro RU tramite iscrizione a ruolo da procedura automatizzata, oltre sanzioni per oltre 10mila euro e interessi per oltre 4mila euro.

Ctr Lombardia, sentenza n. 869/24/18


Appello inammissibile se l’avviso di ricevimento è “dattiloscritto”

È inammissibile l’appello dell’Amministrazione notificato a mezzo del servizio postale se l’atto è stato ricevuto dall’appellato dopo lo spirare del termine (lungo) per proporre impugnazione se la data di spedizione indicata nell’avviso di ricevimento, pur essendo anteriore a detto termine, è stata scritta a penna dall’ufficio e non con modalità meccanografiche né asseverata dall’ente Poste con timbro datario. È vero che, al fine di dimostrare la tempestività del gravame, non è necessario che l’Amministrazione depositi in giudizio la “velina” di spedizione, ma è sufficiente depositare l’avviso di ricevimento da cui risulta la data di spedizione. Per contro, la tempestività del gravame è garantita solo se, alternativamente:

• la data di spedizione indicata nell’avviso di ricevimento è asseverata dall’Ufficio Postale con stampigliatura meccanografica;

• la data di spedizione indicata nell’avviso di ricevimento è asseverata mediante timbro datario dall’ente postale;

• l’atto sia stato ricevuto dall’appellato entro il termine di impugnazione della sentenza, qualora la data di spedizione risulta dattiloscritta dall’appellante.

Nel caso in esame, l’Amministrazione risulta soccombente nel giudizio di primo grado e la relativa sentenza viene depositata in data 7 aprile 2011. Successivamente l’ente impositore notifica il ricorso in appello a mezzo del servizio postale, atto ricevuto dal contribuente appellato in data 21 maggio 2013. L’Amministrazione deposita in giudizio l’avviso di ricevimento compilato a mano dallo stesso in cui risulta la data di spedizione del 17 maggio 2013. Il contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in appello siccome l’atto è stato ricevuto oltre il termine per proporre impugnazione atteso che non può essere fide-facente la data di spedizione dattiloscritta dall’Amministrazione.

Ctr Sicilia, sentenza 1467/12/18

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