Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: participation exemption, Irap, sgravio del ruolo

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Senza participation exemption la cessione delle quote della partecipata ancora in start up. Nell'’affitto di ramo d’azienda è il nuovo gestore a pagare il canone Rai. Senza Irap i compensi di amministratore e sindaco unico del dottore commercialista. Le schede carburanti permettono la ricostruzione analitica-induttiva dei ricavi del tassista. Le possibili ragioni di sgravio del ruolo confermano l’obbligo di inviare l’avviso bonario. Sono i temi della rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.


Senza participation exemption la cessione delle quote della partecipata ancora in start up
Non gode dell’esenzione Ires (al 95%) la plusvalenza realizzata dalla società partecipante (Alfa Srl) che cede la quota della partecipata (Beta Srl) ad una terza società (Gamma Srl) se la società partecipata (Beta Srl) non svolge effettivamente le attività commerciali previste come da statuto. Questo perché devono essere rispettati tutti i dettami di cui all’articolo 87 del Tuir, tra cui il requisito della «commercialità» della partecipata, non essendo sufficiente la sola intenzione di voler acquisire i beni oggetto di compravendita, in quanto la stessa:
a) non ha avviato alcuna attività sociale (nel caso di specie, l’oggetto sociale della partecipata è la compravendita, la permuta, e la locazione di terreni), ma ha sostenuto solo costi senza conseguire alcun ricavo;
b) ha posto in essere solamente attività preparatorie all’acquisto dei beni oggetto di compravendita, ma non ha di fatto concretizzato alcun acquisto effettivo.
Nel caso esaminato, la partecipante nel 2010 cede ad una terza società la propria quota di partecipazione detenuta al 65% di una Srl immobiliare per un corrispettivo di cessione di 8 milioni di euro conseguendo plusvalenza di oltre 7,9 milioni di euro, che tassava solamente nella misura del cinque per cento, e l’immobiliare partecipata non aveva ancora avviato la propria attività, senza conseguire quindi alcun ricavo né tantomeno acquisito alcun immobile.
Ctp Brescia, sentenza 502/4/2017


Nell’affitto di ramo d’azienda è il nuovo gestore a pagare il canone Rai
La società contribuente che concede in gestione i propri locali tramite contratto d’affitto d’azienda non è tenuta al pagamento del canone Rai perché nel caso d’affitto d’azienda la soggettività passiva si trasferisce in capo al conduttore (nel caso di specie, un’altra società alberghiera). Poi non basta l’effettuazione del pagamento di un trimestre, come disposto dal Rd 246/1938, articolo 1, da parte del soggetto titolare dell’azienda, a creare il presupposto impositivo, perché tale presunzione non opera nel caso in cui la ricorrente dimostra di non aver più la disponibilità dei locali di cui l’Amministrazione pretende il pagamento del canone a seguito del contratto di affitto d’azienda. Tanto più che dagli atti di causa il bollettino riporta l’intestazione della società che ha in gestione i locali.
Ctp Como, sentenza 214/1/2017

Senza Irap i compensi di amministratore e sindaco unico del dottore commercialista
Il dottore commercialista non paga l’Irap sui compensi percepiti per l’attività di amministratore e/o sindaco se l’attività è svolta in assenza di autonoma organizzazione, che si concretizza se il professionista:
1)ha svolto l’attività di sindaco e amministratore in maniera individuale e senza avvalersi di personale dipendente e senza impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile;
2)ha tenuto distinti i compensi derivanti dalla attività professionale “ordinaria” rispetto ai compensi percepiti quale amministratore e sindaco, e questi ultimi sono stati esclusi dalla base imponibile Irap in quanto compensi percepito senza avvalersi di una struttura autonomamente organizzata.
Va pertanto rigettata la tesi dell’Amministrazione secondo cui i compensi inerenti tali attività vanno assoggettati ad imposta o perché il contribuente ha erogato ingenti compensi a terzi o per la circostanza che le altre attività di consulenza siano state fatturate da società di cui il professionista è socio assieme al coniuge, in quanto trattasi di soggetti giuridici comunque esterni.
Nel caso di specie, l’amministrazione pretende l’imposta nei confronti di un dottore commercialista che fatturato oltre 334mila euro, di cui 210mila per compensi inerenti attività di sindaco e amministratore, e 124mila per altre consulenze, di cui oltre 39mila nei confronti di una società di cui lo stesso è socio assieme alla moglie.
Ctp Milano, sentenza 4777/7/2017

Le schede carburanti permettono la ricostruzione analitica-induttiva dei ricavi del tassista
È legittimo la ricostruzione induttiva dei ricavi del taxista non risultato congruo agli studi di settore operata partendo dalle schede carburanti, dalle si sono desunti i chilometri percorsi, e, quindi, il volume d’affari. E non rileva la circostanza che il contribuente abbia dichiarato di svolgere l’attività per soli cinque mesi (nel contenzioso in esame, da gennaio a maggio 2009, a causa dell’assunzione la carica di consigliere di cooperativa radiotaxi), atteso che le schede carburante risultano compilate per tutto l’anno e si riferiscono ovviamente all’attività di tassista. Va infine confermata la percentuale di abbattimento applicata dall’Amministrazione del 40% dei chilometri percorsi per tener conto dell’utilizzo anche per fini privati del veicolo.
Nel caso di specie, l’Amministrazione, partendo dallo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dagli studi di settore, accerta in via analitico-induttiva maggiori ricavi per oltre 45mila euro nei confronti di un tassista relativamente al periodo d’imposta 2009, partendo dai chilometri dichiarati dal contribuente risultanti dalle schede carburante.
Ctr Lombardia, sentenza 3025/24/201

Le possibili ragioni di sgravio del ruolo confermano l’obbligo di inviare l’avviso bonario
Le svariate ragioni, espresse dall’amministrazione in sede d’udienza per disporre lo sgravio delle iscrizioni a ruolo formate grazie al controllo automatizzato, comprovano l’illegittimità della pretesa tributaria contestata dal contribuente nonché le sanzioni irrogate nel caso in cui non venga provata la regolare notifica dell’avviso bonario. Ciò perché l’avviso bonario deve essere necessariamente notificato prima di procedere all’iscrizione a ruolo se sussistono incertezze sui dati indicati nella dichiarazione. Infatti l’avviso bonario, oltre ad essere atto impugnabile, ha lo scopo di tutelare l’interesse del contribuente a chiarire immediatamente la sua posizione evitando i successivi e più gravosi atti di riscossione.
Ctr Sicilia, sezione staccata Siracusa, sentenza 3074/4/2017

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