Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: termini di ricorso, imposta di registro e accise sul fotovoltaico

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Senza impugnazione il sollecito di pagamento privo del termine per presentare ricorso. Registro fisso per il preliminare di compravendita con effetti anticipati ma senza effettivo passaggio di proprietà. Accise sull’impianto fotovoltaico che cede a terzi l’energia prodotta. Imposta sulla pubblicità unica anche con più frecce-segnaletiche. Senza Ici l’immobile destinato all’attività didattica senza scopo di lucro. Sono i temi della rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.


Niente impugnazione il sollecito di pagamento privo del termine per il ricorso
È preclusa l’impugnazione del sollecito di pagamento fondato su cartella esattoriale perché non è atto equiparabile a un avviso di accertamento. In primo luogo, l’atto non può essere sgravato parzialmente dal giudice di primo grado se l’ente impositore non ha partecipato al giudizio per essersi celebrato il processo senza essere stato correttamente instaurato il contraddittorio con l’Amministrazione. Il secondo luogo, l’atto non è impugnabile innanzi al giudice tributario, se nello stesso non è chiaramente indicato il termine entro il quale il contribuente può proporre ricorso. In terzo luogo, non può essere annullato il sollecito se la cartella esattoriale sottesa è stata notificata come dimostrato in giudizio dall’agente della riscossione.
Nel caso esaminato, il contribuente impugna sollecito di pagamento di oltre 17mila euro relativo ad Irpef per anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 assumendo l’omessa notificazione delle sottese cartelle esattoriali.
Ctr Lombardia, sentenza 3384/34/2017

Registro fisso per il preliminare di compravendita senza effettivo passaggio di proprietà
L’amministrazione non può riqualificare il contratto preliminare in definitivo atto di compravendita e pretendere il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa se il passaggio di proprietà del bene sostanzialmente non si è concretizzato. Non rileva, pertanto, la tesi dell’amministarzione secondo cui il bene è stato trasferito di fatto al promittente acquirente per essere quest’ultimo soggetto entrato immediatamente nel possesso del bene (contratto con effetto di “anticipato” possesso). Va peraltro accolta la tesi del contribuente secondo cui:
1) non si è sostanzialmente realizzato il trasferimento del bene perché il contratto indicato chiaramente che il trasferimento avverrà solamente con il pagamento integrale della somma pattuita (nel caso di specie, le parti stipulano contratto preliminare di compravendita di un immobile per il corrispettivo di 85mila euro, la parte promittente acquirente eroga acconto di 25mila euro e ottiene il possesso dell’immobile);
2) esiste il proprio difetto di legittimazione passiva non potendo notaio disporre della vendita di cose altrui se non in forza di specifica procura ad operare in tal senso (nel caso in esame, la procura era stata rilasciata solamente per la stipula del preliminare e non aveva ad oggetto il definitivo trasferimento del bene).
Ctr Sardegna, sentenza 259/5/2017

Accise sull’impianto fotovoltaico che cede a terzi l’energia prodotta
L’azienda autoproduttrice di energia elettrica tramite fonti rinnovabili gode dell’esenzione dal pagamento delle accise a purché l’energia prodotta venga integralmente consumata dalla stessa in locali propri e non sia destinata a locali adibiti ad abitazione. Pertanto non spetta l’esenzione in capo all’azienda che produce tramite impianti fotovoltaici energia elettrica se questa non viene poi utilizzata in via esclusiva dalla stessa contribuente ma è utilizzata anche da altre aziende commerciali e da altri locali addirittura destinati ad uso abitazione. E non rileva la circostanza che sia possibile commisurare tramite appositi contatori l’energia consumata dagli altri fruitori, perché comunque non sono rispettati i dettami di cui al secondo comma dell’articolo 53 del Tua (Testo unico delle accise).
Nel caso esaminato, l’agenzia delle Dogane rigetta la richiesta di esenzione delle accise presentata da azienda che produce energia tramite impianto fotovoltaico, energia destinata però anche ad altre attività commerciali ed a locali ad uso abitazione.
Ctp Como, sentenza 212/1/2017

Imposta sulla pubblicità unica anche con più frecce-segnaletiche
I segnali di indicazione stradale elencati nell’articolo 39 del Codice della strada, ove sono apposti i nomi di diverse ditte, sono nella sostanza delle “insegne” pubblicitarie (nel caso di specie, delle preinsegne-frecce direzionali) soggette alla relativa imposta, la quale va a tassare però la superficie totale della struttura in cui sono apposte tali frecce anziché le superfici singolarmente considerate e quindi l’ente locale non può richiedere l’imposta pubblicitaria su ogni freccia, cioè su ogni messaggio pubblicitario (nello specifico, oltre mille euro relativa al solo 2016).
Questo si evince dall’analisi congiunta della normativa di riferimento, e, precisamente:
a) dall’articolo 47 del regolamento del Codice della strada, ove, per pre-insegna”, si intende quell’elemento contenente scritte composte da elementi alfanumerici posti all’interno di una freccia di orientamento apposta su una struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della ditta nel raggio di cinque chilometri, struttura che può contenere al massimo sei frecce, a condizione che siano oggetto di un’unica autorizzazione;
b) dall’articolo 7 del decreto disciplinante l’imposta sulla pubblicità, il quale prevede che l’impianto pubblicitario sia tassato in base alla sua superficie totale e non dipende dal numero di messaggi in esso contenuto (nello specifico, del numero di frecce).
Ctp Varese, sentenza 340/4/2017

Senza Ici l’immobile destinato all’attività didattica senza scopo di lucro
Non paga l’Ici l’immobile di proprietà della Fondazione ove viene svolta attività di pubblica utilità (nello specifico, una scuola per l’infanzia destinata a bambini le cui famiglie vivono in situazioni di precarietà sociale), e quindi attività non avente scopo di lucro. E non rileva la circostanza che la fondazione percepisca dei compensi a titolo di retta, perché in ogni caso il servizio reso all’interno dell’immobile risponde a bisogni socialmente rilevanti senza finalità prevalentemente commerciale per essere stato comunque rispettato il settimo articolo del decreto legislativo Ici. Pertanto è illegittimo l’avviso emesso dall’ente locale in capo alla fondazione che dimostra di non perseguire fini di lucro, anche se la stessa percepisce delle rette.
Nel caso esaminato, l’ente locale accerta Ici relativa al 2010 per oltre 6mila euro in capo a una Fondazione in cui veniva svolta attività didattica in favore di minori disagiati.
Ctp Bergamo, sentenza 428/2/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©