FISCO E SENTENZE/Le massime di Roma e del Lazio: transazione fiscale, concordato, istanza di rimborso
La costruzione di impianti fotovoltaici sul terreno affittato non basta per la riqualificare il contratto in atto di concessione di diritto reale di superficie. Il diniego alla transazione fiscale è illegittimo se l’importo proposto è superiore all’eventuale ricavo da liquidazione. I terreni destinati a cave non scontano l’imposta comunale sugli immobili. Nel concordato preventivo con cessione di beni il liquidatore non è legittimato ad agire o a resistere in giudizio. Termine biennale per l’istanza di rimborso senza compilazione del quadro in dichiarazione. Sono alcuni dei temi delle massime delle sentenze più recenti di Ctp Roma e Ctr Lazio.
IMPOSTE INDIRETTE
L’impianto fotovoltaico sul terreno affittato non basta a riqualificare il contratto
Il contratto di affitto di terreno nell'ambito del quale l’affittuario costruisce impianti fotovoltaici non può riqualificarsi come un atto di concessione del diritto reale di superficie e non sconta maggiori imposte di registro. Questo poiché gli impianti costruiti sul terreno dalla parte affittuaria costituiscono beni amovibili, che anche in caso di scioglimento anticipato del contratto rimarrebbero nel patrimonio dell’affittuaria.
•Ctr Lazio, sentenza 90/1/2018
REDDITO D’IMPRESA
No alla transazione fiscale illegittimo se l’importo proposto è superiore all’eventuale ricavo da liquidazione
La transazione fiscale avanzata dal contribuente non può essere rifiutata dall’Amministrazione se dalla relazione di stima del patrimonio aziendale redatta dal soggetto abilitato risulta chiaramente che l’importo proposto è sicuramente superiore a quello eventualmente ricavabile in sede di liquidazione del patrimonio in sede fallimentare.
•Ctp Roma, sentenza 26135/28/2017
TRIBUTI LOCALI
I terreni destinati a cave non scontano l’imposta comunale sugli immobili
Le cave costituiscono una categoria ibrida di terreni, non assoggettabile all’imposta comunale sugli immobili. Questo in quanto, ai fini dell’Ici, un’area per essere considerata imponibile deve essere edificabile di diritto e di fatto e le cave sono classificate dal piano regolatore generale (Prg) nella sottozona D3, che prevede la non edificabilità in tali aree se non per le strutture necessarie a realizzare l’attività imprenditoriale estrattiva. L’eventuale cessazione della destinazione descritta comporta il passaggio della cava alla sottozona E2 ovvero alla categoria delle aree «prevalentemente sistemate a verde di particolare pregio», dove per definizione sono escluse nuove costruzioni.
•Ctr Lazio, sentenza 6/17/2018
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Nel concordato preventivo con cessione di beni il liquidatore non resiste in giudizio
Nell’operazione di concordato preventivo la legittimazione del commissario liquidatore è riconoscibile solo nei limiti in cui la pretesa e l’obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione. In tutti i giudizi, compresi quelli tributari il liquidatore non è legittimato ad agire o a resistere in qualità di rappresentante del debitore, che pure rimane soggetto passivo di imposta in relazione agli obblighi di natura tributaria maturati dopo l’ammissione alla procedura concordataria. Questo in quanto l’imprenditore soggetto al concordato preventivo prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura anche se questa prevede la cessione dei beni ai creditori.
•Ctp Roma, sentenza 26477/01/2017
Termine biennale per l’istanza di rimborso senza compilazione del quadro
La richiesta di rimborso del credito di imposta si ritiene formalmente corretta ai fini della prescrizione ordinaria decennale solo se è compilato l’apposito quadro in dichiarazione contenente l’importo di cui si richiede il rimborso mentre in assenza non si configura formale esercizio del diritto al rimborso e si rende applicabile l’articolo 21 del Dlgs 546/92. In questo caso l’istanza deve essere presentata entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione e in caso di contestazione dell’Amministrazione circa la sussistenza del credito di imposta il contribuente è onerato della dimostrazione dei presupposti della spettanza.
•Ctp Roma, sentenza 26478/01/2017
Le precedenti uscite della rassegna delle massime di Roma e del Lazio
■ Registro, interpello, spese di ristrutturazione
10 gennaio 2018
■ Delega di firma, frodi carosello, imposte sui giochi
24 gennaio 2018