Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: cessione d’azienda, trust e motivazione degli atti

di Enrico Holzmiller, Cecilia Cantaluppi e Domenico Crosti

La Commissione tributaria di Milano si è espressa su una serie di vicende riguardanti l’obbligatorietà delle motivazioni degli atti tributari, il termine di decadenza di 48 mesi , l’imposta sulle donazioni e i parametri per determinare il valore di cessione dell’azienda. Ecco nel dettaglio i principi espressi dai giudici tributari.

Il termine di decadenza di 48 mesi è espressione di un principio generale
Nel caso oggetto della sentenza, il contribuente ha impugnato un silenzio rifiuto relativo ad una istanza di rimborso relativa all’applicazione, sul fondo pensione percepito, della tassazione sulla quota dei rendimenti finanziari anziché quella sostitutiva del 12,50% per il montante maturato. Tale ricorso è stato presentato oltre 48 mesi successivi alla liquidazione degli importi maturati. Il Contribuente ha sostenuto che tale termine non fosse applicabile al caso di specie, trattandosi non già di una richiesta di rimborso, bensì di inesistenza di obbligazione tributaria ab origine.
In via preliminare, la Commissione si è soffermata su tale termine decadenziale, precisando che il termine in questione, di cui all’art. 38 Dpr 602/73, è espressione di un principio generale, applicabile pertanto qualunque sia la ragione per cui il versamento è, in tutto o in parte, non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all’ “an” o al “quantum” del tributo”. A seguito di tale posizione, la Commissione ha deciso di rigettare il ricorso del contribuente.
Sentenza Ctp Milano n. 3917/23/17


Sull'obbligatorietà della motivazione degli atti tributari
Qualsivoglia atto tributario deve essere adeguatamente motivato, anche per relationem ovvero riferendosi ad elementi di fatto risultanti da altri atti, che siano collegati all’atto notificato, purché venga riprodotto il contenuto essenziale dell’atto e le parti necessarie che consentono allo stesso contribuente di individuare gli elementi della motivazione del provvedimento.
Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto poco chiari i presupposti alla base dell’avviso di accertamento dato che, in tale documento si era fatto riferimento solo all’esposizione abusiva, così come da verbale di contestazione notificato al contribuente, e non era stato fornito alcun collegamento con la fattispecie di omessa dichiarazione (essenziale ai fini della pretesa erariale in predicato).
Sentenza Ctp Milano n.3160/17


Valutazione dei beni in ambito di procedura concordataria – non applicazione degli artt. 51 e 52 Dpr 131/86
Con la Sentenza in epigrafe, i Primi Giudici hanno accolto le legittime doglianze del contribuente, il quale aveva ricevuto dall’agenzia delle Entrate avviso di rettifica e liquidazione in relazione al valore venale di cessione di due capannoni industriali comprendenti anche un impianto fotovoltaico sul piano di copertura della potenza di circa 200 Kw. L’ufficio, in particolare, stimava il maggior valore dei capannoni adottando il procedimento comparativo derivato dal Market Comparison Approach (MCA) ed il valore dell’impianto fotovoltaico adottando il metodo dei flussi di cassa attualizzati basato sul Discounted Cash Flow (DCF).
In sede di ricorso, il contribuente eccepiva invece la nullità della pretesa erariale per errata applicazione degli artt. 51 e 52 DPR 131/86, in quanto tale vendita era stata effettuata in ambito concordatario.
Detta tesi è stata accolta dai primi giudici, secondo cui dalla documentazione prodotta in atti, emergeva in effetti che la vendita era stata effettuata sotto il controllo del Giudice Delegato e di tutti i relativi organi della procedura concordataria e sebbene non fosse avvenuta con una delle modalità elencate nell’art. 44 Dpr 131/86, la stessa è comunque da inquadrare nello schema delle vendite coattive, con la conseguenza che non trovano applicazione gli artt. 51 e 52 dello stesso decreto.
Sentenza Ctp Milano n. 3314/8/2017

Trust - Imposta sulle donazioni
La sentenza in epigrafe tratta della potenziale applicazione della imposta di donazione in merito alla costituzione di un trust. In proposito, si deve osservare che va senz’altro esclusa la possibilità di considerare il trasferimento al trustee, di un bene, alla stregua di un atto di donazione atteso che è evidente la carenza di tale tipologia contrattuale. La cessione della titolarità del bene conferito nel trust viene difatti effettuata, non già per arricchire il ricevente, ma per consentirgli di gestire il bene stesso, nell’interesse del beneficiario finale, esercitando le prerogative che spettano al proprietario. Inoltre, il diritto di cui è titolare il trustee è soggetto a significative limitazioni ed è solo temporaneo posto che, una volta portato a termine il suo compito, lo stesso trustee dovrà necessariamente cedere il bene al beneficiario finale il quale, sarà l’unico soggetto che potrà effettivamente godere del bene stesso e delle sue utilità giuridiche. Ne consegue che mancano entrambi gli elementi (spirito di liberalità ed arricchimento) necessari per poter ritenere integrata la fattispecie della donazione, la quale potrà ritenersi invece perfezionata solo con il trasferimento definitivo del bene al beneficiario finale.
Sentenza Ctp Milano n. 3946/2017


Più parametri per rideterminare il valore di cessione dell'azienda
Nel caso commentato, l’ufficio ha ricalcolato il valore di cessione di un’azienda e conseguentemente richiesto una maggiore imposta di registro, utilizzando il metodo basato sulla media dei ricavi complessivi degli ultimi tre anni e moltiplicato per una percentuale del fatturato prodotto. Il ricorrente, eccependo all’ufficio l’utilizzo unicamente di elementi presuntivi, ha dimostrato come il ricalcolo dell’avviamento e dei beni ceduti non tenesse conto della tipologia di attività e, soprattutto, dello stato dei beni, subito sostituiti con lavori di ristrutturazione. La Commissione ha accolto quanto proposto dal contribuente, precisando che il metodo utilizzato dall’ufficio non può ritenersi “da solo idoneo e sufficiente alla determinazione del valore di un’azienda ove non vengano tenuti contestualmente in adeguata considerazione tutti quegli altri fattori specifici dell’azienda compravenduta che nel concreto concorrono a fornire la misura della capacità di produrre reddito della stessa”.
Sentenza Ctp Milano n. 3902/2017
Hanno collaborato: Natalia Falco, Gaetano Sirimarco

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