Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: imposta sulla pubblicità, impugnabilità interpello, Tremonti Ambiente

di Enrico Holzmiller, Cecilia Cantaluppi, Gaetano Sirimarco

Dallo stop all’esensione per l’imposta di pubblicità per i distributori automatici alle agevolazioni per le società agricole. Senza dimenticare le modalità di accesso alla Tremonti Ambiente e la questione dell’impugnabilità del diniego a un’istanza di interpello. Per gli abbonati al «Quotidiano del Fisco» la rubrica sulle principali novità delle sentenza emesse dalla Commissione tributaria provinciale e regionale di Milano.


No all’esenzione per l’imposta sulla pubblicità per i distributori automatici

La questione affrontata dai giudici riguarda le “insegne” di cui sono ricoperte cabine installate per il rilascio di foto/o biglietti da visita e, quindi, se esse possono essere considerate (o meno) insegne indicative del luogo in cui si svolge l’attività dell’impresa, ai fini dell’esenzione dell’imposta di pubblicità.
I giudici milanesi, richiamando giurisprudenza di legittimità (in particolare, la sentenza n. 13023 del 24 giugno 2015), sono giunti alla conclusione che, in relazione ai distributori automatici, per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione del soggetto giuridico, ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.
Pertanto il distributore automatico, in quanto non rispondente ai requisiti di “sede” così come appena descritta, non può usufruire dell’esenzione in oggetto.

Sentenza CTR Milano n. 844/2017


Agevolazioni per la società agricola anche con cessione senza interruzione

La fattispecie trattata si riferisce alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni da parte di soggetti privati o «a favore della piccola proprietà contadina». Più precisamente, la Commissione osserva che anche qualora i terreni siano dati in locazione ad una società agricola i cui soci sono gli stessi acquirenti dei terreni che continuano a coltivare direttamente i predetti terreni, ciò non costituisce causa di decadenza dell’agevolazione in quanto non sussiste alcun evento interruttivo di cessazione della coltivazione diretta degli stessi. La stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 1565 del 27/01/16 ha ribadito - in un caso simile - che il terreno agricolo acquistato applicando le agevolazioni per la piccola proprietà contadina può essere concesso in affitto ad una società di persone di cui l’acquirente sia socio, anche se gli altri soci non risultano legati da vincolo di parentela con l’acquirente.

Sentenza CTP Milano n. 1707/2017


Lecito l’uso concomitante della Tremonti Ambiente con il credito energia

I giudici della Ctp accolgono le doglianze del contribuente, il quale aveva impugnato una cartella di pagamento nella parte in cui l’Ufficio aveva iscritto a ruolo le imposte e le relative sanzioni dovute per recupero del credito d’imposta “Tremonti Ambiente”. Il contribuente, nel caso di specie, aveva utilizzato detto credito, non nel periodo d’imposta di competenza, relativamente al quale sussistevano condizioni d’incertezza sulla fruibilità dell’agevolazione essendosi cumulata con altra (“secondo conto energia”), ma nella prima successiva dichiarazione “possibile” a seguito della riconosciuta piena compatibilità delle due norme agevolative, risolta sul piano normativo. Peraltro, la società contribuente aveva correttamente configurato l’errore come “contabile” seguendo alla lettera le indicazioni fornite dalla stessa agenzia delle Entrate nella circolare 31/E/2013 e condivise dalla Direzione del Veneto in risposta ad interpello in un caso similare.

Sentenza CTP Milano n. 1689/17


Non è impugnabile il diniego di un’istanza di interpello

Il provvedimento di diniego dell’istanza ex articolo 37 bis, comma 8, Dpr 600/1973 emesso dal direttore regionale dell’agenzia delle Entrate, in questo caso della regione Lombardia, non è ammissibile. Nella fattispecie la ricorrente contestava il diniego della disapplicazione delle disposizioni antielusive contenute nell’articolo 30,legge 724/94. La Ctr di Milano accoglie quanto eccepito dall’Ufficio, confermando il giudizio di primo grado. L’appello risulta infondato poiché promosso avverso un atto non autonomamente impugnabile ai sensi dell’articolo 19, Dlgs 546/1992. Infatti, per ricondurre un atto nel novero di quelli cosiddetti «autonomamente impugnabili», lo stesso deve presentare una «natura provvedimentale» in grado di determinare effetti vincolanti nei confronti del contribuente in assenza di impugnazione. Tuttavia, il provvedimento di diniego si limita a determinare le modalità operative in essere, senza arrecare alcun pregiudizio al destinatario, il quale, infatti, potrà far valere le proprie ragioni impugnando l’eventuale successivo avviso di accertamento che dovesse scaturire. Con l’articolo 6 del Dlgs 156/2015 il Legislatore ha confermato la non impugnabilità delle risposte date alle istanze di interpello, eccetto per gli interpelli promossi per la disapplicazione di norme tributarie antielusive, il cui diniego è impugnabile ma solo “unitamente all’atto impositivo”.

Sentenza CTR Milano 833/2017


Delega di firma valida perché «non impersonale»

I giudici ribadiscono quanto già affermato recentemente dalla Ctr e dalla Corte costituzionale in relazione alla validità degli incarichi dirigenziali, ossia che l’ente impositore può ricorrere all’istituto della delega per l’adozione di atti di competenza del direttivo (Corte costituzionale 37/2015). Nel caso di specie, l’appellante lamentava l’illegittimità dell’atto di accertamento per carenza di potere di firma del direttore. La Commissione, ai fini dell’esposizione della motivazione alla base del rigetto dell’appello, ha richiamato l’istituto della dirigenza ad interim e quello della delega di firma individuale. Premettendo che l’esistenza dell’atto è assicurata dalla certa attribuibilità a chi deve esserne autore secondo le norme di riferimento e che l’interessato può chiedere l’accertamento sulla sussistenza dello stesso in relazione, ad esempio, al soggetto autorizzato alla firma, l’onere della prova per la sussistenza di delega validamente conferita ricade sull’ente impositore. Il conferimento avviene a seguito di procedura selettiva basata su criteri oggettivi ad ordinari funzionari direttivi della terza area, affinché si possa garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa (Cassazione 22803/2015). Si deve trattare di delega ad personam e non impersonale poiché in quest’ultimo caso, ai fini della validità rileva che il relativo preposto deve essere il legittimo dirigente pro tempore - ad interim o sostituto.

Sentenza CTR Milano n. 873/2017


Hanno collaborato:

Natalia Falco, Domenico Crosti


Le precedenti uscite di «Fisco e sentenze - Le pronunce di Milano»
23 marzo - Mlbo, prescrizione dei tributi, rettifica del valore di compravendita
20 aprile - Dazi, pignoramento, ricorso per revocazione
4 maggio - Detrazione del 36%, vendita antieconomica, operazioni inesistenti e tassa rifiuti 25 maggio - Effetti negoziali ed elusione, pretienza, applicazione retroattiva e prescrizione

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