FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: imposta di registro, natanti strumentali e cointeressenza
Tardiva registrazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda sanzionata sull’intero corrispettivo pattuito. Strumentalità delle imbarcazioni solo con presunzioni qualificate. Contratti di cointeressenza assoggettati ad Iva se riqualificabili come fornitura di servizi. Per l’omessa registrazione dei contratti la sanzione si calcola sui corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto. Sono questi i temi della rassegna delle principali pronunce della Ctr Lombardia e Ctp Milano.
Costa cara la tardiva registrazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda
La Commissione ha accolto le ragioni dell’agenzia delle Entrate, respingendo un ricorso avverso irrogazione di sanzioni.
L’Agenzia aveva sanzionato la tardiva registrazione di un contratto di affitto pluriennale di ramo d’azienda.
Essa aveva determinato l’ammontare della sanzione in base agli articoli 69 del Dpr 131/1986 (determinazione delle sanzioni per omessa registrazione) e 43, comma 1, lettera h (base imponibile per i contratti pluriennali è il corrispettivo per l’intera durata): aveva così liquidato la somma in base al corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.
Il ricorrente aveva invocato l’articolo 17, comma 3 dello stesso Dpr che, per le locazioni pluriennali, prevede di poter assolvere l’imposta determinandola in base al canone annuale anziché al corrispettivo totale. Ha citato a conforto la circolare 33/E del 16 novembre 2006 e la sentenza Ctp Milano 1874/3/18 del 3 maggio 2018 per sostenere che l’articolo 17 si applichi alle locazioni pluriennali, in deroga alla più generale disciplina dell’articolo 43, lettera h dello stesso decreto.
L’Agenzia aveva, invece, sottolineato che l’articolo 17 individua esclusivamente la fattispecie di base, cioè fissa i termini per la registrazione e indica le due modalità alternative di pagamento sopra riportate; in caso di violazione di questa norma, per determinare la sanzione, si devono più specificamente applicare l’articolo 69 e l’articolo 43, comma 1, lettera h.
La Commissione ha accolto le istanze dell’Agenzia, confermando che la ritardata registrazione del contratto ha comportato la violazione dell’articolo 17 e che l’aliquota correttamente applicata dall’Ufficio è quella dell’articolo 5, comma 1, Tariffa parte I allegata al Dpr 131/1986.
● Sentenza Ctp Milano 2477/2019
Imbarcazioni strumentali con presunzioni qualificate
La sentenza affronta il particolare caso di una imbarcazione intestata ad una società di capitali. I costi sostenuti per questa imbarcazione, secondo la contribuente, risulterebbero inerenti l’attività d’impresa, ex articolo 109, comma 5, Tuir. L’inerenza in predicato si fonderebbe sul fatto che la società ha, quale oggetto sociale, la distribuzione e commercializzazione di motori marini, e l’imbarcazione oggetto di accertamento sarebbe servita per i relativi collaudi.
L’Ufficio, al contrario, ha ritenuto non sussistessero i presupposti per confermare questa inerenza, giungendo così all’emissione di un avviso di accertamento, oggetto del contenzioso in commento.
La Commissione lombarda ha ritenuto di riformare la sentenza di primo grado (quest’ultima sfavorevole alla contribuente) decidendo a favore dell’esistenza dell’inerenza, con conseguente deducibilità dei relativi costi.
Pare interessante comprendere in dettaglio la prova che ha convinto la Commissione ha dare ragione alla società: la prova di tale strumentalità – si legge – si ricava dai report relativi alle prove in mare svolte con l’imbarcazione. Nei documenti in questione – osservano i giudici – si riportano in particolare i componenti sottoposti a verifica e le anomalie eventualmente riscontrate. Oltre ai rapporti relativi ai test svolti, la società ha prodotto documentazione contrattuale, commerciale e tecnica relativa ai prodotti forniti dalla medesima, atta nel suo complesso a comprovare l’esistenza di rapporti d’affari correlati ai test effettuati, ed ai quali si riferiscono i costi contestati.
Da quanto si legge nella sentenza, a tali prove l’Ufficio ha proposto controdeduzioni meramente formali, concentrando l’attenzione esclusivamente su asseriti errori e/o incongruenze nella compilazione dei report relativi ai citati test.
● Sentenza Ctr Lombardia 2351/2019
Contratti di cointeressenza assoggettabili ad Iva
La Commissione provinciale ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente che proponeva ricorso contro l’agenzia delle Entrate a seguito di accertamento per maggiore Iva. Detta Iva veniva accertata in relazione ad un asserito mancato assoggettamento ad imposta delle somme che il contribuente (società di capitali) ha ricevuto da un’altra società con la quale vigeva un contratto di cointeressenza senza apporto.
Il contribuente, a sostegno del proprio comportamento, adduceva ad un interpello presentato anni prima con il quale la Dre Lombardia ebbe a ravvisare che i trasferimenti monetari di ripartizione di utili e perdite «non possono essere assimilati a dei corrispettivi sia per il fatto che non esiste un nesso sinallagmatico tra le somme medesime ed una prestazione ricevuta, sia per il fatto che la percezione di utili è del tutto aleatoria ed eventuale».
La posizione dell’Ufficio, condivisa dalla Commissione, è che il contratto stipulato tra le parti non possedesse i requisiti della cointeressenza propria senza apporto, e dall’altro lato che i trasferimenti di denaro imputati alla partecipazione agli utili prevista da detto contratto, andavano invece qualificati come corrispettivo delle prestazioni fornite dalla ricorrente alla controparte.
● Sentenza Ctp Milano 2483/2019
La sanzione per omessa registrazione si calcola sull’intera durata del contratto
La Commissione tributaria regionale, ribaltando quanto precedentemente deciso dai giudici di primo grado, afferma che nel caso di omessa registrazione di un contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, la sanzione amministrativa è «dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta» (articolo 69, Dpr 131/1986). In particolare, è da considerarsi base imponibile, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lettera h del Dpr 131/1986 «l’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto». Tale ipotesi è differente rispetto all’omesso versamento dell’imposta di registro per le annualità successive alla prima dove, in effetti, il contratto è stato registrato, e la sanzione comminata è relativa al ritardo per il versamento dell’imposta (calcolata sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997.
● Sentenza Ctr Lombardia 2360/2019
Hanno collaborato Domenico Crosti e Gaetano Sirimarco