FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: Iva, assicurazioni e calcolo del reddito
Contabilità separate ai fini Iva e indebita detrazione su costi promiscui . Assicurazioni: operazioni effettuate dal delegatario esenti ai fini Iva. Legittimo il questionario notificato al liquidatore della società. La ricostruzione induttiva del reddito deve essere legittima e attendibile. Sono questi i temi della rassegna delle principali pronunce della Ctr Lombardia e Ctp Milano.
Contabilità separate ai fini Iva e indebita detrazione su costi promiscui
Con la sentenza in epigrafe, i Primi Giudici respingono il ricorso del contribuente convalidando l’accertamento notificato dall’agenzia delle Entrate, la quale aveva contestato il criterio pro-rata di detrazione dei costi promiscui basato sul volume d’affari utilizzato dalla società contribuente. Quest’ultima si era avvalsa della facoltà di separare ai fini Iva l’attività di locazione finanziaria (leasing) di auto e moto (sottoposta ad Iva) da quella di finanziamento (crediti al consumo) le cui quote rateali di rimborso sono completamente esenti ai sensi dell’articolo 10, Dpr 633/72. In sostanza, la Commissione ha ritenuto condivisibili le osservazioni dell’Ufficio e che attestano la legittimità della ripresa fiscale, in quanto il volume d’affari dell’attività di finanziamento è costituita esclusivamente dalla quota degli interessi corrisposta dal beneficiario del prestito, mentre il volume di affari per le operazioni di leasing è rappresentato dai canoni complessivamente fatturati, comprensivi di ammortamento finanziario del capitale utilizzato per acquistare i beni che la ricorrente concedeva in locazione finanziaria, interessi ed altri oneri. Per cui, mentre il criterio utilizzato dalla ricorrente (volume d’affari) determinerebbe delle distorsioni rispetto alla realtà dei fatti e non rispetterebbe il principio generale di neutralità dell’imposta, quello utilizzato dall’Ufficio (mediante il ricorso al criterio dell’interesse attivo contabilizzato) consente di determinare con ragionevole grado di precisione la quota parte dei beni imputabile alle due attività esercitate.
• Sentenza CTP Milano n. 489/2018
Assicurazioni: operazioni effettuate dal delegatario esenti ai fini Iva
Il caso trattato dai giudici milanesi si concentra sulla corretta applicazione dell’Iva nel particolare caso in cui un’assicurazione riceva commissioni per rapporti di coassicurazione con terza compagnia (delegataria).
L’ufficio ricorda che trattandosi di operazioni comportanti la cd. clausola di delega, ne deriva il necessario conferimento all’impresa incaricata della gestione assicurativa. Pertanto, l’impresa coassicuratrice delegataria riceve dalle altre deleganti un corrispettivo comunemente detto “commissione di delega”. Inoltre, in questo tipo di rapporto, la delegataria gestisce direttamente il rapporto con l’assicurato, facendosi inoltre carico della maggior quota di rischio assicurato, circostanza questa deterrente di ogni dubbio, in ordine all’unicità del rapporto e della sua causa, ancorché razionata tra più operatori. Per tale motivo, le operazioni sono da ricomprendersi nell’ ambito delle operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 1, n. 2 dpr 633/72.
• Sentenza CTR Lombardia n. 451/2018
Legittimo il questionario notificato al liquidatore della società
È corretta la notifica del questionario al liquidatore della società ormai cancellata, atteso che, ai sensi dell’art. 2495 c.c., la responsabilità per i rapporti debitori non definiti prima della cancellazione della società di capitali persiste in capo ai liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, ed ai soci sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione. Il liquidatore, in particolare, è responsabile in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta se non prova di avere assolto tutti gli oneri tributari prima dell’assegnazione dei beni ai soci ovvero di non avere estinto con precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari.
La ricostruzione induttiva del reddito deve essere legittima e attendibile
La ricostruzione induttiva del reddito può essere effettuata solo in presenza di presunzioni gravi precise e concordanti. In particolare, prendendo a riferimento lo studio di settore, lo scostamento percentuale tra i ricavi dichiarati e quelli scaturenti dallo studio di settore è risultato pari allo 0,50% che, essendo non significativo, non legittima – secondo i Giudici – l’emissione di avviso di accertamento induttivo ex art.39 c.1 per 600/73. Nel caso di specie l’ufficio appella la ctr di Milano per richiedere la legittimità del ricalcolo induttivo del reddito. Nello specifico, i giudici di secondo grado respingono l’appello dell’Ufficio non solo per la motivazione poc’anzi richiamata, ma anche per errore nella valorizzazione delle percentuali di sfrido (il caso attiene ad una società esercente attività di ristorazione).
• Sentenza CTR Milano n. 529/2018
Hanno collaborato Domenico Crosti e Gaetano Sirimarco