FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: transfer pricing, accertamento e contributo unificato
Nessun transfer price se la holding straniera vende a prezzi ribassati
La sentenza in commento si riferisce ad un accertamento da transfer pricing. Più precisamente, l’Ufficio aveva proceduto ad una verifica della congruità dei prezzi di trasferimento ai sensi dell’articolo 110, comma 7 del Tuir, contestando il valore normale dei beni e servizi ricevuti in quanto non conformi al principio della libera concorrenza.
Il metodo utilizzato dall’Ufficio è stato quello del TNMM (transactional net margin method), con individuazione di otto società comparabili.
La Commissione ha ritenuto sufficienti le prove della società contribuente la quale era riuscita a dimostrare essenzialmente due aspetti dei rapporti commerciali in essere:
a)I prezzi praticati alla stessa società da parte della controllante straniera risultavano inferiori al listino applicato alle altre società del gruppo;
b)I prezzi suddetti, inoltre, risultavano altresì inferiori a quelli applicati a soggetti terzi.
Tali prove, secondo i giudici, bastano a ritenere infondata la supposta esistenza di operazioni di transfer pricing finalizzate alla allocazione di utili verso paesi esteri.
• Sentenza CTP Milano n. 6761/2017
Il reddito extra contabile accertato alla società è attribuito “pro quota” ai soci
Il caso trattato dai giudici milanesi è riferito ad una piccola Srl alla quale era stato accertato un maggiore reddito Ires, con conseguenti maggiore imposte Irpef ed addizionali a carico del socio. Tale presunzione veniva contestata dalla ricorrente, che però si è scontrata con una constante giurisprudenza della Cassazione la quale ammette la presunzione che il reddito extra contabile accertato a carico della società sia attribuito “pro quota” fra i soci della medesima, nello stesso periodo d’imposta in cui è stato accertato a carico della società partecipata. In pratica risulta a carico di ogni singolo socio l’onere di dimostrare che la distribuzione di maggiori utili accertati sia avvenuta solo in favore degli altri soci della società.
• Sentenza CTP Milano n. 6767/2017
Il ruolo può essere emesso anche in corso di sospensione dell’atto impugnato
Con la sentenza in epigrafe, i Giudici, pur essendo sopravvenuta la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata dei ruoli ex articolo 6 Dl 193/2016, hanno ritenuto infondato l’appello del contribuente che aveva eccepito l’illegittima formazione del ruolo e notificazione della cartella per violazione del provvedimento giudiziale di sospensione cautelare del titolo sostanziale di origine (un avviso di liquidazione per imposta di registro). Con ciò evidenziando che nella sentenza di primo grado i Primi Giudici avevano già correttamente osservato che «il fatto che il giudice tributario disponga la provvisoria sospensione dell’atto impugnato non inficia la validità e la legittimità dell’atto stesso (emissione del ruolo e della cartella da essa derivata), ma soltanto impedisce in via provvisoria che esso possa essere eseguito fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, quando cessano gli effetti della sospensione. La sospensione, così come prevista dall’articolo 47, comma 7, Dlgs 546/1992, non preclude, a priori, la possibilità che nelle more del giudizio venga emessa la cartella di pagamento e non fa venir meno, in alcun modo, il titolo sostanziale su cui si fonda la pretesa, precludendo temporaneamente, e con efficacia ex nunc, la possibilità di portare l’atto ad ulteriore esecuzione, non determinando alcun pregiudizio per la decisione sul ricorso.
• Sentenza CTR Milano n. 5046/8/2017
La maggiorazione del contributo unificato non si applica al processo tributario
Nella fattispecie oggetto della trattazione i giudici della Commissione Tributaria regionale si trovano ad affrontare un appello relativo ad un’imposta di registro per un contratto di locazione finanziaria. I Giudici rigettano la richiesta del contribuente, confermando la sentenza di primo grado e specificando le motivazioni per cui il contribuente, in qualità di parte soccombente, seppur condannato al pagamento delle spese di lite, non sia tenuto al versamento del contributo unificato aumentato della metà.
La normativa in questione, derivante dal giudizio civile, è contenuta nell’articolo 13 comma 1-quater del Dpr 115/2002 secondo cui: «quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis» , e nel comma 1 –bis che, a sua volta, prevede che «Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione».
Il collegio chiarisce che la predetta normativa non è applicabile al giudizio tributario di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie regionali, in quanto non sussiste una specifica disposizione che ne estenda l’applicazione oltre al giudizio civile. Inoltre, il raddoppio del contributo unificato troverebbe asimmetria nell’applicazione, avendo valenza unicamente verso le parti private e mai verso la pubblica amministrazione e, di conseguenza, dimostrando evidente natura afflittiva.
• Sentenza CTR Milano n. 5027/2017
Hanno collaborato Gaetano Sirimarco e Natalia Falco