Imposte

Tax credit sponsorizzazioni, calcolo da definire per i contratti oltre il 31 dicembre

Le sponsorizzazioni agevolate sono quelle effettuate tra luglio e dicembre 2020. Da chiarire quando si considera effettuato l’investimento pubblicitario

di Marco Piazza

L’articolo 81, comma 1, del decreto 104/2020 concede un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni a favore del settore sportivo.

Le sponsorizzazioni agevolate sono quelle effettuate - tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 - nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta, che ha natura di “contributo”, è pari al 50% degli investimenti realizzati in campagne pubblicitarie effettuate. È utilizzabile solo in compensazione nel modello F24. La norma, a differenza che in altri casi, non prevede espressamente la derogabilità dei limiti di compensazione stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e dall’articolo 34 della legge 388/2000 (700 mila euro). Inoltre, non è esplicitamente disposto che il credito d’imposta non concorre a formare il reddito imponibile e del valore della produzione del beneficiario.

Il comma 5 della norma chiarisce, comunque, che il corrispettivo sostenuto costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto mediante una specifica attività della controparte.

Non è chiaro quale sia l’ammontare di spesa che dà diritto al credito d’imposta nel caso in cui la durata del contratto di sponsorizzazione superi la data del 31 dicembre 2020. Né la relazione tecnica, né la relazione illustrativa al decreto forniscono chiarimenti al riguardo.

Esiste però un precedente sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali (articolo 57-bis, del Dl 50/2017 e relativo Dpcm di attuazione, 90/2018). In particolare, l’articolo 4, comma 2, del Dpcm stabilisce espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico. E a questo proposito le Faq aggiornate all’8 settembre 2020 precisano che, per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, trova applicazione il comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale «i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate», senza peraltro richiamare la seconda parte della lettera b) che, per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, rileva la data di maturazione dei corrispettivi, criterio adatto ai contratti che hanno un contenuto economico costante nel tempo.

Il criterio dell’ultimazione del servizio contrasta, in molti casi, con quello della “competenza economica” secondo i principi contabili nazionali e internazionali, il quale, peraltro, prevale - per le entità diverse dalle microimprese - anche sull’articolo 109, comma 2, lettera b) del testo unico.

Considerato il fatto che il periodo in cui possono essere sostenute le spese agevolabili in base all’articolo 81, comma 1, del Dl 104/2020 è molto ristretto e tenuto conto dello scopo della norma, sarebbe auspicabile che il Dpcm che sarà emanato in attuazione della norma sia esplicito nell’escludere che, per stabilire il momento dell’effettuazione dell'investimento pubblicitario, si debba dare riferimento all’articolo 109, comma 2, lettera b) del Testo unico.

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