Imposte

Fisco italiano sui compensi locali del residente estero

di Antonio Longo

Il lavoratore tedesco è soggetto a tassazione in Italia per le attività lavorative che svolge nel nostro Paese. Il reddito si calcola in base al rapporto tra il numero di giorni di lavoro in Italia e il numero totale di giorni che dà diritto alla retribuzione. Questi i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate nella risposta 521 di ieri.

L'istante è una stabile organizzazione in Italia di una società tedesca. In relazione ai propri obblighi di sostituto d'imposta chiedeva conferma circa i criteri di determinazione del reddito di lavoro percepito da un dipendente che svolge l'attività sia in Italia sia in altri Paesi tra cui la Germania, ove si qualifica residente ai fini fiscali. L'istante chiedeva se ai fini del computo dei giorni rilevanti per la determinazione del reddito prodotto in Italia debbano essere considerati i soli giorni di attività lavorativa effettivamente prestata sul totale dei giorni lavorativi, oppure le giornate di presenza fisica in Italia nell'anno solare (incluse ferie, ecc.). Chiedeva, inoltre, come valutare i giorni ove presenza fisica ed attività lavorativa non coincidono, come giornate lavorative svolte all'estero, con rientro in Italia e viceversa.

Le società che corrispondono somme e valori riconducibili al rapporto di lavoro devono operare una ritenuta di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti. Ai fini dell'applicazione della ritenuta nei confronti di soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia i redditi derivanti dal lavoro svolto nel territorio dello Stato (articolo 23, comma 1, lett. c), Tuir). In altri termini, la normativa tributaria italiana, nel caso di lavoratore residente all'estero, prevede come criterio di collegamento reddituale il luogo in cui è svolta la prestazione.

In questo senso vanno anche le norme previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania. In specie si applica l'articolo 15, paragrafo 1, della citata convenzione secondo cui uno Stato contraente (l'Italia) ha potestà impositiva anche sui redditi di lavoro dipendente prodotti da un soggetto non residente sempreché la prestazione lavorativa sia svolta nel proprio territorio (non risulta applicabile il paragrafo 2, in base al quale gli emolumenti sarebbero stati tassati in Germania, in quanto la stabile italiana si assume l'onere di pagare l'intera retribuzione).

Sulla base del citato impianto normativo, l'Agenzia ritiene che, previa presentazione da parte del lavoratore della certificazione di residenza fiscale tedesca e della documentazione comprovante l'esercizio dell'attività lavorativa, la società istante possa non operare la ritenuta (solo) sul reddito percepito dal lavoratore in relazione all'attività svolta fuori dall'Italia.

Quanto alla determinazione della base imponibile, l'Agenzia chiarisce che occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta in Italia e il numero di giorni totale che da diritto ad ottenere la retribuzione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 521/2019

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