FOCUS REDDITI SC/Informazioni dettagliate sulla «stabile» dopo l’opzione per la branch exemption
Vanno indicati nel rigo RF130 del modello Redditi SC i dati relativi alle stabili organizzazioni per cui si è optato per la branch exemption.
L’ articolo 168-ter del Tuir - introdotto dal decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) - prevede che la casa madre nazionale che possiede stabili organizzazioni all’estero, possa optare per l’esenzione da tassazione in Italia degli utili e delle perdite «attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni».
Prima dell’introduzione di questo nuovo istituto denominato appunto «branch exemption», la casa madre doveva sostanzialmente dichiarare, assieme al proprio risultato fiscale, anche quello derivante dalla singola stabile organizzazione, appositamente rettificato in ossequio alle regole fiscali nazionali, andando così a formare un’unica base imponibile.
In presenza, invece, dell’opzione per la esenzione da tassazione nazionale dei risultati delle stabili organizzazioni estere, l’articolo 168-ter, comma 10, del Tuir stabilisce che «il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa (cioè della casa madre, nda) e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all’articolo 152».
Evidenziando che l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite è irrevocabile ed è valida per tutte le branch, nessuna esclusa, e che tale opzione va esercitata, in caso di branch già esistenti, al più tardi entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della disposizione in commento ovvero, in caso di branch neo costituita, al momento della costituzione stessa, nel modello Redditi SC va compilato un rigo RF130 per ogni stabile organizzazione estera presente utilizzando, eventualmente, più quadri RF, numerati progressivamente, qualora le stabili organizzazioni estere fossero più di una.
All’interno del rigo va anche riportato, in caso di branch preesistente rispetto all’esercizio oggetto di dichiarazione, il reddito o la perdita prodotta dalla stessa stabile organizzazione fino al quinto periodo d’imposta precedente a quello in cui, per la prima volta, viene esercitata l’opzione.
L’indicazione di questi risultati serve per poter applicare la disposizione contenuta nel settimo comma del già richiamato articolo 168-ter del Tuir, che prescrive che se dalla somma algebrica dei risultati dei cinque periodi d’imposta precedenti ne deriva una perdita fiscale netta, «gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa» perdita netta. Si tratta, quindi, di un sistema di recapture delle perdite fiscali pregresse di modo da evitare che la casa madre possa profittare di periodi in perdita per abbattere i redditi nazionali, per poi esercitare l’opzione in presenza di redditi in capo alla branch.