FOCUS STUDI DI SETTORE/Doppia chance per l’indicazione dei proventi straordinari
Nelle istruzioni definitive agli studi di settore da allegare al modello Redditi 2017 trovano spazio anche le novità introdotte dal Dlgs 139/2015 in tema di bilancio. Tra queste va segnalata, in particolare, quella relativa all’eliminazione della sezione relativa ai componenti straordinari del Conto economico.
Il decreto legislativo ha eliminato dallo schema di bilancio (articolo 2425 del Codice civile) la voce E del conto economico riguardante i componenti straordinari che dovranno essere così riclassificati a partire dai bilanci 2016 in altre voci dello schema di conto economico (principalmente in B.14 «oneri diversi di gestione» e A.05 «Altri ricavi e proventi»).
Pertanto nel modello degli studi di settore, da quest’anno vi è la possibilità di indicare, facoltativamente, nel rigo F05 dei dati contabili («Altri proventi e componenti positivi») anche i ricavi tradizionalmente afferenti l’area straordinaria non più classificabili nella voce E.20 del Conto economico.
A tale scopo sono state, infatti, modificate le istruzioni al rigo F26 riguardante la componente di reddito relativa ai «Proventi straordinari» dove è stata specificatamente prevista la possibilità di indicare, in conformità al comportamento tenuto in bilancio, i relativi importi direttamente alla voce F05, anziché nel rigo F26.
Si tratta, comunque, di una facoltà e non di un obbligo. Quindi, anche per le società costrette ad adeguarsi ai nuovi principi contabili, tali componenti potrebbero benissimo continuare ancora a trovare spazio in rigo F26. Nulla cambia, invece, per gli «Oneri straordinari». Questi ultimi dovranno, infatti, essere indicati ancora nel rigo F27.
A ogni buon conto, va sottolineato come, qualunque sia la modalità di indicazione, la stessa non dovrebbe determinare alcun impatto pratico sulla generazione del ricavo congruo e degli indici di coerenza/normalità elaborati dal software Gerico.
Quanto all’ esatta identificazione della natura “straordinaria” delle componenti positive le istruzioni confermano le indicazioni degli anni passati. Al riguardo si ricorda in particolare che la stessa deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all’anormalità del provento conseguito, bensì alla “estraneità” rispetto all’attività ordinaria (ad esempio le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d’azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell’impresa).
Le istruzioni alla parte generale del modello studi di settore 2017
Le istruzioni al quadro F del modello studi di settore 2017