Adempimenti

Fondazioni da riconoscere entro tre anni per gli sgravi

di Angelo Busani

Si applica l’imposta di donazione in misura ordinaria all’apporto di patrimonio che sia effettuato a favore di fondazione non riconosciuta e che non ottenga il riconoscimento entro il terzo anno successivo alla registrazione dell’atto di apporto. Lo ha deciso la Ctr Lazio nella sentenza 2150/5/2018 del 5 aprile scorso ( presidente Gallucci, relatore Frettoni).

Da questa decisione consegue un chiarimento sull’ambito applicativo della norma agevolatrice degli apporti a fondazioni riconosciute (articolo 3 del Tus, il Dlgs 346/1990 e cioè il Testo unico dell’imposta di donazione). La disposizione si applica non solo al caso dell’apporto che la fondazione - ovviamente riconosciuta - riceva durante il corso della sua attività, ma anche al caso dell’apporto in sede di atto costitutivo della fondazione, e cioè alla fondazione che deve ancora richiedere il riconoscimento.

In quest’ultima ipotesi, dunque, dato che la norma agevola gli apporti alle sole fondazioni “riconosciute”, la Ctr Lazio argomenta che il riconoscimento deve intervenire, per detassare gli apporti a fondazioni non riconosciute, entro tre anni dalla registrazione dell’atto di apporto, e cioè entro il termine che la legge concede al Fisco per dichiarare il contribuente decaduto dall’agevolazione di cui questi abbia beneficiato in sede di tassazione principale.

Tornando daccapo, l’articolo 3 Tus (che ora si è venuto a intersecare con la detassazione degli apporti agli enti del terzo settore, ai senso dell’articolo 82, Dlgs 117/2017) detta la non soggezione all’imposta di donazione dei trasferimenti di patrimonio a favore (tra l’altro) di:

fondazioni o associazioni «legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità»;

fondazioni o associazioni «legalmente riconosciute» diverse da quelle appena descritte, qualora siano «disposti per le finalità» di cui sopra al punto precedente.

In sede di atto costitutivo di una fondazione necessariamente vi è un apporto di patrimonio da effettuare, poiché la congruità del patrimonio rispetto allo scopo è un elemento cardinale del procedimento di riconoscimento, il quale è appunto precipuamente indirizzato a valutare se l’ente in questione abbia la capacità economica e patrimoniale per far fronte alla attività che si propone di svolgere.

Evidentemente, però, se la fondazione è neocostituita il riconoscimento è di là da venire; e, inoltre, l’apporto di patrimonio è – come detto – un presupposto stesso del riconoscimento e quindi è inevitabile effettuarlo anteriormente al riconoscimento, nell’intento di conseguire questo obiettivo. Dal che il dubbio se la norma di cui all’articolo 3 Tus sia davvero applicabile anche alle fondazioni start-up, oltre che a quelle “in attività”.

Nel giudizio oggetto della sentenza 2150 la Ctr Lazio ha risposto positivamente a questa domanda, riformando la contraria decisione della Ctp di Roma 5187/22/2016, la quale aveva dato credito al fatto che, nel corso dello stesso giudizio di primo grado il riconoscimento era alfine intervenuto, ma dopo il decorso del triennio dalla registrazione dell’atto di apporto (e ciò, non per lungaggini burocratiche, ma a causa di inerzia nella presentazione della domanda di riconoscimento). Pertanto, argomenta la Ctr Lazio, che «solo una sollecita richiesta di registrazione, con conseguente ottenimento del riconoscimento, sia compatibile con l’applicazione dell’esenzione ad un atto costitutivo di fondazione».

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