Fondi per 223 milioni di euro solo agli iscritti al Registro imprese
Arrivano dal ministero dello Sviluppo economico i primi chiarimenti sulle modalità operative per accedere alle agevolazioni destinate all’economia sociale.
Tanti i dubbi degli operatori in questa fase che trovano riscontro nel documento pubblicato ieri che si sofferma su diversi aspetti, a partire dalla categoria dei soggetti che possono fruire delle misure agevolative fino alla definizione delle spese ammissibili.
La richiesta di agevolazione, aperta già dal 7 novembre 2017, è interamente digitale e si perfeziona mediante l’invio della domanda corredata da documenti attestanti il possesso dei requisiti per fruire del beneficio.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla delibera della banca finanziatrice che sarà chiamata ad attestare la capacità finanziaria del soggetto istante. Le agevolazioni si baseranno su una procedura valutativa fino ad esaurimento dei fondi disponibili (223 milioni di euro).
Non è dunque previsto una specifico termine per la presentazione delle domande ma sarà determinante avviare in tempi brevi le istanze.
Il ministero ha poi chiarito l'effettiva natura della cosiddetta impresa unica, che ricorre quando tra più soggetti esiste la tipica relazione di controllo prevista dall’articolo 2359 del Codice civile, tale da individuare nell'organizzazione controllante un unico centro decisionale.
Un'importante precisazione riguarda inoltre i soggetti beneficiari dell'agevolazione, che possono essere esclusivamente quelli costituiti in forma di imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi e società cooperative con qualifica di Onlus.
Tenuto conto però che, dal 2019, l’anagrafe Onlus sarà sostituita di fatto dal Registro unico del Terzo settore, la categoria dei soggetti ammessi si restringerà automaticamente alle prime due delle citate ragioni sociali.
Nessuna preclusione è poi prevista per le imprese di nuova costituzione come non è previsto neppure un limite dimensionale dell’organizzazione.
Tra le condizioni essenziali vi è però l’iscrizione nel Registro delle imprese.
Un ulteriore aspetto su cui si sofferma il ministero attiene l'obbligo per le imprese sociali di adeguarsi, entro il 3 agosto 2018, pena la decadenza dall’agevolazione, alla nuova normativa prevista dal decreto legislativo 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale».
L’ultima parte del documento ministeriale è dedicata invece alle spese ammissibili. Tra queste, come chiarito dal ministero, oltre a quelle destinate all'acquisto di quei beni e servizi ricompresi in una delle categorie previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015, rientrano anche quelle generali.
Questa tipologia di spese, tuttavia, è consentita a condizione che siano effettivamente relative alle attività di funzionamento dell'impresa e a patto che vengano imputate con calcolo pro rata a tali attività. L’agevolazione è prevista nella misura massima del 20% e, in ogni caso, le spese devono considerarsi al netto dell’Iva e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali. È stato chiarito infatti che l’Iva realmente e definitivamente sostenuta dall’impresa è una spesa ammissibile solo se non sia dalla stessa recuperabile.