Fondi alle imprese, sfida «a tre»
Risorse per oltre 206 milioni di euro messe a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico per i cosiddetti « accordi per l’innovazione ». L’intervento si inserisce nell’ambito del regime di aiuto n. SA.42139, registrato in data 12 giugno 2015, ed inerente all’intervento del
I beneficiari
Il regime di aiuto è destinato a tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, che operano nel comparto industriale o agroindustriale, ma anche quelle artigiane o del terziario per l’industria, nonché i centri di ricerca. Purché formalmente raggruppate, ad esempio in Reti di imprese o con accordo di partenariato o consorzio, è possibile anche che le imprese interessate al regime concorrano insieme all’assegnazione delle risorse; in ogni caso, il raggruppamento non potrà essere formato da più di cinque co-proponenti. La forma di raggruppamento individuata dovrà opportunamente indicare competenze, costi e spese a carico di ciascun partecipante.
I progetti
Passando all’oggetto dei progetti finanziabili, il recente decreto, all’articolo 4, ha ribadito che si tratta di quelli di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro Ue Horizon 2020.
Per l’ammissione alla ripartizione dei fondi, i progetti presentati devono comportare spese e costi ammissibili compresi fra i 5 e i 40 milioni di euro e avere una durata non superiore a 36 mesi. Qualora presentati congiuntamente da più soggetti, essi devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5% in tutti gli altri casi.
L’iter
I progetti, inoltre, vanno avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al ministero dello Sviluppo economico. Infatti, l’accesso alle agevolazioni è definito in base all’accordo per l’innovazione da sottoscriversi tra il Mise, le Regioni e le Province autonome interessate e il soggetto proponente.
A tal scopo, come indicato dall’articolo 7 del decreto, quest’ultimo deve presentare al Mise una proposta progettuale contenente elementi minimi quali la denominazione, la dimensione di ciascun proponente, nonché una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale, il piano strategico industriale aggiornato, la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto.
Gli accordi per l’innovazione
Ricevuta la proposta, il Mise avvia la fase di interlocuzione con le Regioni e le Province autonome e, per il tramite di un soggetto gestore, la contestuale valutazione della validità strategica dell’iniziativa proposta. A tal riguardo, sarà vagliata ad esempio la rilevanza dell’iniziativa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado di innovatività dei risultati attesi, ma anche l’interesse industriale alla realizzazione dell’iniziativa in termini di capacità di favorire l’innovazione di specifici settori o comparti economici e gli effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento.
Conclusosi l’esame con esito positivo, si passerà alla definizione dell’accordo per l’innovazione, in forza del quale le imprese potranno presentare i progetti esecutivi da sottoporre alla valutazione del soggetto gestore.
Al momento si è in attesa degli schemi e delle modalità di presentazione della proposta progettuale.
Le agevolazioni
I progetti positivamente valutati possono avere accesso ad un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili, cui può aggiungersi una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili.
Se espressamente previsto dall’accordo, al contributo può aggiungersi – secondo le stesse misure percentuali di cui sopra - un finanziamento agevolato.