Diritto

Fondo di garanzia possibile anche per le Pmi in default

I requisiti d’accesso vanno però raccordati con gli iter della legge fallimentare

ADOBESTOCK

di Giovanni Angelini e Gianluca Dan

Anche le imprese in crisi possono accedere alle misure del Fondo centrale di garanzia per le Pmi a particolari condizioni. L’articolo 13 del Dl 23/2020 (decreto liquidità), interviene derogando transitoriamente alla disciplina del Fondo di garanzia (articolo 2, comma 100, lettera a, della legge 662/1996) prevedendo che sino al 31 dicembre 2020, il Fondo possa intervenire per garantire, a titolo gratuito, una maggior platea di potenziali beneficiari che rispettino alcuni requisiti dimensionali tra cui il numero massimo di dipendenti, non superiore a 499, e un importo massimo garantito elevato, per singola impresa, a 5 milioni di euro.

La garanzia potrà essere erogata anche a imprese non in bonis, dal punto di vista bancario, intendendosi per tali quelle:
1. in normale esercizio che abbiano esposizioni deteriorate del tipo Utp (unlikely to pay) o «scadute e/o sconfinanti deteriorate», la cui segnalazione sia successiva al 31 gennaio 2020;
2. oppure che abbiano «attivato», in data successiva al 31 dicembre 2019, un istituto per la composizione negoziale della crisi. In particolare, per queste ultime, è necessario alternativamente che:
siano state «ammesse» alla procedura di concordato in continuità aziendale;
abbiano «stipulato» accordi di ristrutturazione;
abbiano «presentato» un piano attestato, con l’ulteriore condizione che, alla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile):
a) le relative esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate;
b) se vi sono state in precedenza misure di concessione da parte della banca (forbearance measures), non vi siano, sempre alla data del 9 aprile, importi in arretrato e;
c) la banca, sulla base della analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale della esposizione alla scadenza.
Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria (si veda lo schema in basso).

Le norme del Dl liquidità vanno analizzate incardinandole nella legge fallimentare: per le imprese ammesse ad un concordato in continuità, la garanzia prevista dall’articolo 13 del Dl 23/2020, interviene a monte della concessione di un finanziamento, pertanto la relativa fattispecie andrà coordinata con le norme specifiche previste dalla legge fallimentare in tema di autorizzazione del giudice delegato per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, con quelle della prededucibilità dei crediti e dei finanziamenti alla continuità aziendale (articoli 167, 182-quater e 182-quinquies della legge fallimentare). Si deve inoltre tener conto dell’art 186-bis, comma 2, lettera a) in tema di risorse finanziarie previste dal piano di concordato, e che l’eventuale erogazione del finanziamento potrebbe costituire una “modifica sostanziale”, tale da richiedere, una nuova attestazione del piano già presentato in tribunale (art 161, comma 3 ultimo periodo della legge fallimentare).

Per le imprese che hanno «stipulato» accordi di ristrutturazione per ragioni di ordine sistematico con la previsione dei concordati, si deve ritenere che la stipulazione si intende raggiunta quando l’impresa beneficiaria abbia conseguito le seguenti quattro condizioni:
l’accordo sia stato sottoscritto da tanti creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;
le sottoscrizioni di debitore e creditore risultino da autentica notarile (o da scambio di Pec, modalità che si deve ritenere adottabile in questo periodo emergenziale);
il piano sia stato attestato;
l’accordo sia stato pubblicato nel registro delle imprese (come per il concordato, non è richiesta l’avvenuta omologazione).

Maggiori difficoltà interpretative si riscontrano per i piani attestati , dei quali il Dl liquidità chiede la “presentazione”. La legge fallimentare non prevede alcuna forma di presentazione dei piani, nemmeno nei confronti del tribunale o dei creditori o di altri soggetti. Si può allora alternativamente ritenere che il piano attestato, possa dirsi presentato, quando: sia stato attestato conferendogli data certa, oppure (ferma restando la precedente condizione) quando il piano attestato sia stato anche presentato (rectius depositato o pubblicato) al registro delle imprese, facoltà, peraltro, prevista in ambito fiscale dall’articolo 88 del Tuir.

Esposizioni deteriorate
Le esposizioni creditizie verso debitori “ non performing ” si suddividono in:
sofferenze: esposizioni per cassa verso soggetti insolventi;
inadempienza probabili: (Utp o unlikely to pay): la banca giudica improbabile che il debitore adempia integralmente alle proprie esposizioni;
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni verso soggetti che non hanno onorato puntualmente gli impegni


La possibilità di usufruire dei benefici ex articolo 13 del decreto liquidità (Dl 23/2020) in presenza di crediti deteriorati e di eventuali procedimenti concorsuali (la data di riferimento in questo caso è successiva al 31 dicembre 2019)

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