Finanza

Fondo perduto, autotutela per le istanze respinte

Rischio scarto per le istanze delle ditte individuali conferite in società perché il sistema non riconosce la continuità tra i due soggetti

ADOBESTOCK

di Giorgio Gavelli

Come già accaduto per il contributo a fondo perduto del decreto Rilancio (articolo 25 del Dl 34/2020), anche per quello del decreto Sostegni (articolo 1 del Dl 41/2021) si stanno verificando casi di scarto delle istanze nonostante sussistano tutti i requisiti di legge per percepirlo nella misura piena. Si tratta di situazioni in cui il sistema di controllo dell’Agenzia intercetta un inizio di attività 2020 e, di conseguenza, non ammette che vi sia un confronto tra il fatturato medio mensile del 2020 con quello del 2019.

In particolare, le due situazioni concerete che vengano segnalate al Sole 24 Ore riguardano rispettivamente:

• il caso del passaggio (nel 2020) da società di persone in ditta individuale a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci;

• il caso del conferimento (nel 2020) di ditta individuale in società.

In entrambe le ipotesi si è avuta la cessazione della “vecchia” partita Iva del dante causa con contestuale attribuzione di una nuova partita Iva all’avente causa. Ed è questo, presumibilmente, che crea il problema in sede di verifiche automatiche e che porta allo scarto: il sistema non percepisce che il soggetto avente causa, in realtà, secondo le regole che disciplinano il contributo, è “in continuazione soggettiva” con il precedente, tanto è vero che deve fare i calcoli sui ricavi e i confronti di fatturato considerando anche il soggetto cessato.

Analoghe questioni si sono poste con il contributo dell’articolo 25 del decreto Rilancio e sono state affrontate dalle Entrate in sede di risposta ad interpello. La trasformazione da società di persone a impresa individuale è stata rappresentata all’Agenzia con l’interpello 320/2020, nella quale, richiamando la circolare 22/E/2020, è stato riconosciuto il diritto dell’imprenditore individuale “superstite” della precedente società di persone a richiedere il contributo (assumendone i dati storici), poiché «sul piano sostanziale non si è in presenza di una attività neocostituita». Ad analoga conclusione l’Agenzia è giunta nella risposta a interpello 589/2020, riferita ad un caso in cui una ditta individuale si era estinta tramite conferimento in società. Anche in questo caso, richiamando le circolari 15/E/2020 e 22/E/2020, l’Agenzia ha riconosciuto la legittimità dell’istanza (nel frattempo scartata dal sistema) riconoscendo la prosecuzione in continuità (a questi fini) tra impresa conferente e società conferitaria. Il “valore aggiunto” di quest’ultima risposta ad interpello consiste nell’aver individuato il comportamento che deve tenere il soggetto che si è vista respingere (ingiustamente) l’istanza: si prevede la presentazione di una istanza di autotutela secondo le modalità descritte dalla risoluzione n. 65/E/2020.

Si ritiene che occorra procedere allo stesso modo, anche per le analogie che il contributo Sostegni presenta rispetto al contributo Rilancio. Facendo tesoro dei precedenti, sarebbe stato probabilmente opportuno inserire nel modello di istanza uno spazio in cui inserire il codice fiscale del soggetto estinto che è “all’origine” di quello che presenta l’istanza. In effetti, la situazione è prevista per l’erede che ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del defunto, per il quale le istruzioni richiedono, oltre al suo codice fiscale, di barrare l’apposita casella, riportando, nell’apposito campo, il codice fiscale del defunto. Ma che questa modalità di compilazione sia da seguire anche nelle ipotesi sopra elencate è tutt’altro che certo. D’altra parte, costringere i contribuenti a presentare istanze di autotutela agli Uffici locali, tardando l’incasso del contributo, non appare una buona soluzione. Sarebbe, quindi, opportuno intervenire a livello di sistema di controllo delle istanze.

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