Imposte

Fondo perequativo, i criteri penalizzano le cooperative

Il godimento di benefici fiscali rischia di ridurre la misura del contributo

di Andrea Dili

I criteri di individuazione dei parametri utili ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo stabiliti dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 4 settembre penalizzano le società cooperative. È quanto emerge dalla lettura dell’allegato A al provvedimento, che individua i campi delle dichiarazioni dei redditi che dovranno essere presi in considerazione ai fini della verifica dell’integrazione del requisito oggettivo per beneficiare del contributo indicato dalla legge (peggioramento del risultato economico d’esercizio nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, in una misura percentuale che dovrà essere stabilita da un prossimo decreto del ministro dell’Economia e delle finanze).

In particolare, i soggetti tenuti alla redazione del modello Redditi Società di Capitali dovranno verificare tale requisito in relazione ai valori esposti nel rigo F63, colonna 1) della dichiarazione, casella che identifica il reddito (o la perdita) realizzato.

Tale scelta non è priva di conseguenze per le società cooperative, enti che possono godere di alcune agevolazioni fiscali. In primis, per le cooperative sociali che beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 11 del Dpr 601/1973, e che quindi presentano sistematicamente un reddito pari a zero, sarà particolarmente difficile, se non impossibile, accedere al contributo perequativo anche nel caso di un significativo peggioramento del risultato economico d’esercizio.

Potrebbe apparire paradossale, poi, il caso delle cooperative sociali che avendo usufruito della medesima esenzione nel 2019 e non raggiungendo nel 2020 i requisiti previsti dal primo periodo del primo comma del citato articolo 11 – probabilmente proprio a causa del Covid-19 – potrebbe trovarsi, per effetto delle riprese fiscali, con un reddito 2020 maggiore di quello dell’anno precedente pur in presenza di una consistente flessione dell’utile di esercizio.

Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente ai ristorni, fattispecie attraverso cui gli enti cooperativi realizzano lo scopo mutualistico. Le cooperative che relativamente al 2019 ne hanno deliberato la ripartizione, deducendo dal reddito il corrispondente importo, saranno penalizzate – a parità di condizioni – sia nell’accesso al contributo sia nell’eventuale determinazione dell’ammontare.

La medesima distorsione, a ben vedere, potrebbe verificarsi per la generalità degli enti cooperativi, poiché a parità di risultato d’esercizio essi determinano un reddito imponibile inferiore per effetto delle norme fiscali di carattere agevolativo che contemplano la non imponibilità delle somme destinate a riserve indivisibili (ai sensi dell’articolo 12 della legge 904/1977), a contributo ai fondi mutualistici e a rivalutazione gratuita del capitale sociale.

Di fatto, quindi, il godimento di agevolazioni fiscali dettate dall’ordinamento tributario diventa per le società cooperative penalizzante ai fini dell’ottenimento e dell’eventuale quantificazione del contributo a fondo perduto perequativo, distorcendo le stesse finalità indicate nella norma di legge istitutiva, identificate dal legislatore nel «sostegno agli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19». A prescindere, evidentemente, dalla disciplina fiscale dei redditi prodotti da tali soggetti, che nulla ha a che vedere con gli effetti economici dell’emergenza pandemica.

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