Fondo trasparente, sui dividendi è possibile la ritenuta ridotta
Con la risposta a interpello n. 258 del 19 aprile 2021, l’agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema del trattamento fiscale dei dividendi percepiti dal partecipante a un fondo d’investimento fiscalmente trasparente. In particolare, l’Agenzia, confermando le precedenti indicazioni, ha chiarito che il partecipante può beneficiare della ritenuta convenzionale ridotta, al ricorrere di determinate condizioni.
L’istanza è stata presentata da una fondazione di diritto privato fiscalmente residente in Svizzera, dotata di personalità giuridica e che si qualifica quale soggetto passivo di imposta, pur godendo di un regime di esenzione dalle imposte sui redditi. L’istante offre coperture previdenziali ai dipendenti delle società aderenti e investe parte delle risorse finanziarie in società residenti in Italia, tramite un Fond commun de placement (Fcp). Si tratta di un fondo di investimento di diritto elvetico fiscalmente trasparente, i cui redditi vengono imputati agli investitori secondo la quota di partecipazione a prescindere dalla effettiva distribuzione. La fondazione ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale dei dividendi corrisposti dalle società italiane e, in particolare, se possa applicarsi la ritenuta convenzionale (15%) in luogo di quella interna (26%).
L’Agenzia ha in primis chiarito che il regime convenzionale non può essere applicato al fondo che, in assenza di soggettività passiva, non può essere ritenuto persona residente ai fini della Convenzione. La fondazione istante potrebbe, invece, beneficiare della Convenzione.
Alla luce dei principi Ocse, infatti, i partecipanti a un fondo che investe in Italia possono godere del trattamento convenzionale a condizione che gli utili di gestione siano loro imputati ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza (Partnership report, implementato dal Commentario Ocse nella versione del 2014). Tale condizione è soddisfatta sia nel caso in cui quest’ultimo Stato qualifichi il fondo fiscalmente trasparente e gli utili siano assoggettati a imposizione in capo agli investitori (trasparenza fiscale), sia nel caso in cui il fondo sia un mero veicolo attraverso cui i flussi transitino in favore dei sottoscrittori, ai quali vengano distribuiti almeno annualmente in base alle previsioni statutarie e in capo ai quali siano assoggettati a tassazione nello Stato di residenza (trasparenza economica).
Resta peraltro inteso che il trattamento convenzionale può essere riconosciuto solo qualora sussistano tutti i presupposti di applicazione del Trattato, ovvero la soggettività passiva (intesa come potenziale assoggettabilità a imposizione) del partecipante che deve essere anche beneficiario effettivo del reddito.
Le Entrate si erano già espresse in tal senso con la risposta n. 156 del 28 maggio 2020, relativa al caso di un fondo pensione partecipante ad un Acs (Authorised contractual scheme, ossia un fondo di investimento trasparente), che aveva chiesto di conoscere il trattamento fiscale applicabile alla distribuzione di dividendi da parte delle società italiane. L’Agenzia, richiamando le risoluzioni n. 167/E del 2008 e n. 17/E del 2006, aveva chiarito che i partecipanti a un veicolo che investe in Italia possono godere del trattamento convenzionale, purché i proventi vengano assoggettati a tassazione nel proprio Stato di residenza.
Per l’Agenzia «tale condizione si ritiene soddisfatta non solo nel caso di sistematica distribuzione ma anche quando lo Stato di residenza dei partecipanti qualifica il veicolo come fiscalmente trasparente e assoggetta a tassazione gli utili di gestione in capo agli investitori, indipendentemente dalla distribuzione». L’investitore, per potere beneficiare del regime convenzionale deve risultare in ogni caso soggetto passivo di imposta (treaty entitled).
Negli stessi termini, con la circolare 6/E/2016 era stato chiarito che, stante in linea generale la natura di entità fiscalmente trasparenti dei veicoli di investimento collettivo in base alla legislazione dello Stato in cui sono localizzati, gli investitori possono invocare direttamente i benefici convenzionali al ricorrere di alcune condizioni. A tal fine, sono validi i chiarimenti in merito alla cosiddetta «trasparenza economica» e «trasparenza fiscale» forniti con le risoluzioni n. 17/E del 2006, n. 167/E del 2008 e n. 21/E/2015.
LA CONDIZIONE
Le due alternative
Gli utili devono essere imputati ai partecipanti, ai fini del prelievo nel rispettivo Stato di residenza:
- lo Stato qualifica il fondo fiscalmente trasparente e gli utili sono assoggettati a imposizione in capo agli investitori (trasparenza fiscale);
- il fondo è un mero veicolo attraverso cui i flussi transitano in favore dei sottoscrittori, ai quali vengono distribuiti e in capo ai quali siano assoggettati a tassazione (trasparenza economica).