Adempimenti

Forfettari incompatibili con la detassazione per gli impatriati

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di Antonio Longo

Flat tax per le partite Iva incompatibile con le agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati. A queste conclusioni è giunta l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 283/2019 pubblicata ieri, intervenendo su due regimi fiscali di strettissima attualità in quanto oggetto di recenti modifiche.

Il caso riguarda una cittadina italiana laureata che ha vissuto all’estero per oltre cinque anni e che intende trasferire la propria residenza in Italia per avviare un’attività lavorativa aprendo la partita Iva. L’istante chiede conferma circa la possibilità di applicare le agevolazioni per i cosiddetti lavoratori impatriati, ex articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, nel contesto della nuova flat tax per i titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.

Il regime previsto dall’articolo 16 è stato recentemente modificato dal decreto crescita, che dal 2020 ne ha esteso l’ambito di applicazione soggettivo – includendo anche gli sportivi professionisti – e ha previsto ulteriori incentivi per favorire il radicamento di chi si trasferisce. Al ricorrere delle condizioni previste, i redditi di lavoro prodotti in Italia dai nuovi residenti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% (misura ridotta rispetto al 50% previsto sino al 2019) per un quinquennio, con possibilità di estensione per ulteriori cinque anni in presenza di figli o acquisto di immobili residenziali.

La cosiddetta flat tax (il regime forfettario) per le partite Iva prevede, invece, l’applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’Irap, con aliquota unica al 15% – che scende al 5% per le nuove attività – sull’ammontare dei compensi percepiti, ridotti sulla base di specifici coefficienti di redditività. Il regime forfettario rappresenta il regime fiscale naturale per chi esercita un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 54, della legge di Stabilità 2015, come da ultimo modificato dall’ultima legge di Bilancio a decorrere dal 2019. Per beneficiare del regime forfettario, è necessario non aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi superiori a 65mila euro e, contestualmente, non incorrere in una delle cause di esclusione previste dalla legge (ad esempio, partecipazione a società di persone ovvero controllo di srl con attività riconducibili a quelle della persona fisica).

In specie, l’Agenzia parte dal presupposto generale che il reddito soggetto a tassazione sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo (articolo 3, comma 3, lettera a), del Tuir). Pertanto, non ritiene che il regime – sostitutivo – della flat tax sia compatibile (rimanendo tuttavia alternativo) rispetto alle agevolazioni per gli impatriati che invece agiscono prevedendo proprio una riduzione del reddito imponibile complessivo. Invero, a diverse conclusioni si potrebbe pervenire valorizzando, come norma speciale, il comma 64 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2015. In effetti, la norma sulla flat tax fa comunque riferimento al concetto di «reddito imponibile» su cui calcolare l’imposta sostitutiva, prevedendo solo modalità di determinazione dell’imponibile diverse da quelle ordinarie.

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