Forfettari, l’inattività dà accesso all’aliquota del 5%
Per i soci di società inattive o le partite Iva aperte ma rimaste ferme deroghe al requisito dei tre anni di stop
L’applicazione del regime forfettario è ancora più conveniente se si ha diritto di applicare per i primi cinque anni di attività l’aliquota ulteriormente ridotta al 5%, a maggior ragione in questi mesi in cui diversi contribuenti si sono messi in proprio o hanno cambiato attività, spesso per necessità imposte dalla pandemia. Ma il 5% è condizionato a tre ulteriori presupposti oltre ovviamente a quelli generali che condizionano l’accesso al regime agevolato codificati dall’articolo 1, comma 65, della legge 190/14:
1) il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività;
2) l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo ( escluso il caso del praticante)
3) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore al limite di 65mila euro.
Fin qui il quadro normativo, ma come sempre accade per le norme fiscali, queste regole vanno poi calate nella realtà concreta e in tale contesto possono sorgere dubbi sulla corretta individuazione della aliquota della imposta sostitutiva tra il 5% (agevolata start up) e il 15% ( agevolata non start up). Vediamo alcuni esempi concreti.
Attività nel triennio precedente
Il primo requisito va applicato monitorando il momento di cessazione della precedente attività, non tramite il concetto di periodo d’imposta o di anno solare, bensì esattamente assumendo la data di calendario, e verificando se sono passati tre anni. Sicché se vi è stata una precedente attività di impresa, cessata il 30 aprile 2018, è possibile iniziare una nuova attività in regime start up se la partite Iva è assunta dopo il 30 aprile 2021.
Quanto alla partecipazione a società di persone non vanno confusi i due presupposti: quello per il regime start up (articolo 1 comma 65 , della legge 190/14) e quello generale per accedere al regime forfettario (articolo 1, commi 54 e 57 , della legge 190/14).
Per il primo presupposto l’elemento centrale da verificare è lo svolgimento di attività effettiva quale socio , mentre la mera qualifica di socio che non svolge alcuna attività non contrasta con l’aliquota agevolata. Sicché, come ha stabilito la circolare 17/E del 2012, non è di ostacolo alla acquisizione di partita Iva in regime forfettario start up l’aver partecipato, ad esempio, nel 2020, a una Sas nella veste di socio accomandante (socio di capitale, quindi) oppure aver partecipato ad una società di persone che risulta inattiva.
Tuttavia tale partecipazione deve essere stata dismessa già al 1° gennaio dell’esercizio in cui si assume la nuova partita Iva, poiché la partecipazione in società di persone (qualunque essa sia) è comunque di ostacolo alla applicazione “ generale” del regime forfettario, ex articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/14.
Partite Iva cessate e riaperte
Altro caso delicato è quello del soggetto che ha svolto nel triennio precedente una certa attività e ha cessato la partita Iva per assumerne un’altra con l’obiettivo di svolgere una diversa attività.
In tal caso non vanno confusi gli ambiti: un conto è l’elemento della mera prosecuzione di attività svolta precedentemente quale lavoratore autonomo, elemento che certamente non sussiste per chi cambia radicalmente l’attività, altro è l’aver svolto una qualunque attività di impresa o lavoro autonomo nel triennio precedente che impedisce l’applicazione della aliquota del 5 per cento.
Più ambiguo è il caso di chi ha assunto una partita Iva, poniamo nel 2020, senza svolgere alcuna attività (circostanza che poniamo sia possibile provare senza alcun dubbio), ha cessato tale partita Iva e nel 2021 ne assume un’altra per svolgere una diversa attività: ebbene in tale caso è sostenibile, a parere di chi scrive, l’applicazione della aliquota del 5%, in quanto il caso non è sostanzialmente diverso da quello del socio di società inattiva.
Mera prosecuzione di precedente attività
Una domanda che spesso si pone a questo proposito riguarda il caso di chi ha svolto una prestazione occasionale e poi assume partita Iva per svolgere esattamente, a titolo abituale e continuativo, quella stessa attività.
In questa fattispecie è utile ricordare che la circolare 17/E del 2012 ( par. 2.2.2) ha chiarito che solo l’esercizio di attività che genera reddito da lavoro dipendente o autonomo può costituire il problema della mera prosecuzione, cioè il requisito di cui al punto 2 sopra citato, mentre non è di ostacolo alla aliquota start up aver svolto nel passato recente quella stessa attività in forma di prestazione occasionale.