Forfettari con più attività, doppia indicazione nel modello Redditi Pf
L’applicazione del regime forfettario è compatibile con l’esercizio contemporaneo di più attività, sia d’impresa che di lavoro autonomo. In particolare, l’articolo 1, comma 55, della legge 190/2014, stabilisce che ai fini dell’individuazione del limite di ricavi e compensi per la permanenza nel regime agevolato da parte dei contribuenti «multiattività», si assume quello più elevato relativo alle singole attività svolte, a nulla rilevando quale sia quella prevalente.
Nell’ipotesi in cui le attività esercitate siano riconducibili a diverse categorie di redditività, il contribuente deve compilare nella sezione II del quadro LM del modello Redditi due distinti righi (da LM22 a LM30) per le attività rientranti in ciascun gruppo, indicando in colonna 1 il relativo codice Ateco 2007, in colonna 4 l’ammontare dei componenti positivi di reddito riguardanti l’attività e in colonna 5 il prodotto di quest’ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in colonna 2.
Calcolo diversificato
L’impostazione descritta consente, in sostanza, di effettuare un calcolo diversificato (in funzione dei ricavi effettivi delle due attività, tenendo conto dei rispettivi coefficienti) per poi arrivare a un imponibile unico sul quale applicare l’imposta sostitutiva. I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono barrare un’unica casella nella sezione II (impresa/autonomo/impresa familiare) facendo riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.
In tale ipotesi la verifica dei requisiti relativi all’applicabilità del regime agevolato deve essere svolta facendo riferimento alla soglia più elevata. Così, ad esempio, per un contribuente esercente sia un’attività di lavoro autonomo con limite dei compensi a 30mila euro, sia un’attività d’impresa con limite a 50mila euro, assumerà rilievo quest’ultima soglia. Nel quadro LM dovrà essere barrata la casella “impresa”, rappresentante l’attività prevalente.
I contributi previdenziali
Una questione di rilievo riguarda, infine, la compilazione del quadro RR relativo ai contributi previdenziali. Nella sezione I, ai righi RR2 e RR3, vanno indicati i dati contributivi del titolare dell’impresa e degli eventuali collaboratori e, qualora l’attività di lavoro autonomo configuri l’obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata dell’Inps, nella sezione II rigo RR5 andrà indicato in colonna 1 il codice 1 e in colonna 4 andrà riportato, con il codice 5, il reddito d’impresa, già indicato alla sezione I e soggetto a contribuzione Ivs.
Come chiarito nelle istruzioni del modello Redditi 2017, nelle colonne da 3 a 10 del rigo RR5 sarà necessario specificare, qualora il contribuente abbia percepito nello stesso anno differenti tipologie di reddito, i relativi codici e redditi. Tale indicazione risponde a mere esigenze di controllo essendo espressamente chiarito nelle istruzioni stesse che l’utilizzo del codice 5 (riferibile, tra l’altro, ai redditi indicati nel quadro LM su cui sono stati calcolati i contributi dovuti alla gestione Inps commercianti) non deve essere assoggettato a gestione separata e non concorre alla formazione del massimale annuo.
Il modello Redditi Pf 2017 - parte 1
Il modello Redditi Pf 2017 - parte 2
Il modello Redditi Pf 2017 - parte 3