Imposte

Forfettari, parametro fatturato per catturare il fondo perduto

Nella compilazione della richiesta si indica sempre il fatturato. Nella relazione tecnica al Dl Sostegni riferimento ai compensi solo per stimare le coperture

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Nell’articolo pubblicato su Nt+ Fisco dal titolo «Forfettari, per il fondo perduto conta la data di emissione della fattura e non l’incasso» al punto «Il fatturato» viene commentato che per quanto riguarda la determinazione del fatturato, vanno utilizzate le regole generali e pertanto vanno considerate tutte le fatture attive emesse nel periodo di riferimento e non la data di incasso. Nella relazione tecnica bollinata a corredo del Dl Sostegni a commento dell’articolo 1 viene scritto : «Per i soggetti cosiddetti “forfettari” (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400mila euro annui), che non presentano dichiarazione Iva, è stato considerato l’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati». Mi pare ci sia una contraddizione. (Monica Piccinelli)

Contributo a fondo perduto da calcolare sulla base del fatturato anche per i contribuenti in regime forfettario. Non vi è dubbio, infatti, che questi soggetti, pur effettuando operazioni non rilevanti ai fini Iva (articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 190/2014), soggiacciono, a seconda dei casi, all’obbligo di fatturazione e di certificazione di corrispettivi. Pertanto anche per i forfettari è da ritenere che siano valide le regole generali per cui, in caso di partite Iva già aperte al 1° gennaio 2019, occorre far riferimento all’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi in ciascuno dei due anni (2019 e 2020).

In questo senso, né la norma primaria (articolo 1 del Dl 41/2021) né le istruzioni al modello di istanza identificano una via diversa per la determinazione del contributo applicabile in capo ai forfettari, rispetto alla generalità dei contribuenti.

A nulla, infatti, rileva la circostanza secondo cui, per questi soggetti non vige l’obbligo di fatturazione elettronica, poiché il principio di determinazione sancito dall’articolo 1 del Dl 41/2021 in tema di contributo fondo perduto ha valenza generale, la cui applicazione non deve mutare in funzione del singolo regime fiscale praticato dal contribuente, anche qualora le regole particolari che ne connotano il funzionamento, possano, come nel caso di specie, rendere difficoltoso il controllo fiscale, data la mancanza di dati automatici velocemente riscontrabili dalle Entrate.

Il principio, peraltro, è in linea con quanto previsto nel precedente Dl 34/2020, con cui il contributo a fondo perduto del Dl Sostegni ne condivide i principali fondamenti applicativi.

Del resto pure gli enti non commerciali titolari di partita Iva, per cui non vige l’obbligo di fattura elettronica (ad esempio soggetti in regime di 398/1991 con limite fatturato inferiore a 65mila euro), né quello di presentazione della dichiarazione Iva, versano nella medesima situazione dei contribuenti forfettari, per cui anche per essi si applicano le regole generali.

È quindi da ritenere che, sempre in tema di forfettari, il richiamo dei dati riportati nel quadro LM presente nella relazione tecnica all’articolo 1 del Dl 41/2021, che fa riferimento ai ricavi/compensi e non al fatturato, sia stato previsto per stimare la copertura necessaria all’applicazione della norma e non per individuare una diversa modalità (percezione) con cui determinare gli importi di fatturato e corrispettivi da indicare nelle istanze.

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