Forfettari, le spese sostenute per conto del cliente non sono soggette alla sostitutiva
Le spese sostenute in nome e per conto dei clienti non concorrono alla determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva. Dalla base imponibile devono, infatti , escludersi i riaddebiti a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto dei clienti, purché regolarmente documentate.
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente saranno evidenziate nella Certificazione Unica rilasciata al professionista dal cliente stesso (se sostituto d’imposta) nel punto 7 («Altre somme non soggette a ritenuta») con indicazione del codice 6 nel punto 6.
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