Imposte

Forfettario, tutte le strade per entrare o non uscire

Uscita istantanea per chi sfora i 100mila euro. Attesi chiarimenti sui contributi

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di Giorgio Gavelli

Come comportarsi in queste settimane per mantenere il regime forfettario nel 2023 o per entrarvi con tale decorrenza? L’interrogativo è frequente, per le modifiche al regime previste dall’articolo 12 del disegno di legge di Bilancio 2023:

• innalzamento del limite di ricavi e compensi da 65.000 a 85.000 per poter applicare il regime;

• “uscita istantanea” dal regime nel caso in cui tale ammontare superi i 100.000 euro.

La prima novità necessita di autorizzazione comunitaria: se è vero che la direttiva 2020/285/Ue (modificando l’articolo 284 della 2006/112/Ce) già lo prevede, è del pari vero che tale facoltà è concessa agli Stati dal 1° gennaio 2025. L’applicazione anticipata sarebbe una deroga, la cui concessione è una delle variabili per chi deve decidere cosa fare. Per una decisione consapevole va ricordato che:

• il limite si riferisce all’anno precedente (quindi, se entrerà in vigore nel 2023 “guarderà” al 2022) e va ragguagliato ad anno se l’attività non è stata esercitata per tutto il periodo;

• si fa riferimento al regime applicato dal contribuente, nel senso che chi nel 2022 ha operato in contabilità ordinaria deve calcolare i ricavi col criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio o la contabilità semplificata (“naturale” per i professionisti) deve riferirsi al criterio di cassa (circolare 6/E/2016);

• in caso di esercizio contemporaneo di più attività con differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi/compensi delle diverse attività;

• l’indennità di maternità non rileva (risposta a interpello n. 777/2021), come probabilmente le altre indennità sostitutive, mentre i proventi a titolo di diritti d’autore concorrono alla verifica del limite solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, cioè non verrebbero conseguiti senza l’attività di lavoro autonomo (circolare 9/E/2019).

La situazione più “spinosa” riguarda chi è in regime forfettario nel 2022 ma aveva già preso atto del superamento del limite di 65.000 euro. Prima della diffusione delle bozze della legge di Bilancio, questi soggetti presumibilmente stavano cercando di massimizzare gli incassi, per sfruttare appieno l’ultimo anno dell’aliquota ridotta al 15% (se non addirittura di quella super ridotta al 5% per le nuove attività). In questo caso, se hanno superato nel 2022 anche il “futuro” limite degli 85.000 euro, devono rassegnarsi ad abbandonare il forfait. Se, invece, tale livello di ricavi/compensi non è stato raggiunto si può ancora tentare di non superare la soglia, così da permanere nel regime anche nel 2023 se la modifica prevista dal Ddl entrerà effettivamente in vigore. Idem per chi è in regime ordinario o semplificato nel 2022, se ha in animo di entrare nel forfait dal 2023.

Non ha, invece, alcun rilievo con riferimento al 2022 la nuova previsione del limite di 100.000 euro. Anche chi li dovesse superare quest’anno, infatti, uscirebbe comunque dal regime con effetto dal 1° gennaio 2023, data da cui varrebbe la nuova soglia che (diversamente da quella precedente) “guarda” all’anno in corso.

Dal Ddl emerge che il mutamento riguarderebbe, ai fini Iva, l’imposta dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite, senza quindi quel recupero retroattivo previsto a suo tempo dall’articolo 1, comma 111 della legge Finanziaria 2008 per i “minimi” che superavano la soglia dei 30.000 euro di oltre il 50%. Visti i problemi che ciò provocava, una diversa impostazione è condivisibile.

La norma prevista non approfondisce il lato dell’imposizione diretta, ma la relazione accompagnatoria afferma che, per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano i 100.000 euro, il reddito va determinato con le modalità ordinarie. Per cui, ai fini Irpef, nel caso considerato non ci sarà un duplice calcolo (imposta sostitutiva + Irpef ordinaria) ma la liquidazione dell’imposta ordinariamente dovuta come se per quell’anno non si fosse applicato il forfait. A nostro avviso, solo da quel momento dovrebbero scattare le ritenute attive e passive, mentre chiarimenti dovranno arrivare per la riduzione contributiva Inps di cui al comma 77 dell’articolo 1 della legge 190/2014.

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