Foto ai matrimoni con Iva ridotta, il limite è la tiratura sotto il controllo dell’autore
Nella risposta 188/2022 le Entrate riconoscono l’aliquota del 10% ai servizi fotografici per eventi quli cerimonie e altre ricorrenze
Una fotografia, a prescindere dalla valutazione del merito artistico, è soggetta all’aliquota ridotta del 10% se rispetta i requisiti oggettivi previsti dalle regole Iva. Con la risposta a interpello 188/2022, l’agenzia delle Entrate fa propria l’interpretazione della Corte di giustizia espressa nella sentenza nella causa C- 145/18 (si veda l’articolo «Le foto professionali del matrimonio sono oggetti d'arte con Iva al 10%»)
Il tema è senza dubbio interessante considerato che, nell’era digitale, anche l’arte sta assumendo forme sempre più innovative e spesso diventa difficile ricondurla ai rigidi parametri previsti dalle norme fiscali.
Nello specifico, quanto alla fotografia, la norma interna (n. 127-septiesdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972), sulla falsa riga di quella unionale (punto 7, parte A, allegato IX alla direttiva 2006/112/CE), qualifica quali «oggetti d’arte» – la cui cessione è soggetta ad Iva al 10% – «le fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».
Al riguardo, la Corte di giustizia del 2019 era intervenuta a chiarire che il richiamo della norma all’«artista» non implica che la fotografia, per beneficiare dell’aliquota ridotta, deve avere necessariamente un carattere artistico. Se così fosse, il regime fiscale sarebbe lasciato alla valutazione, senza dubbio discrezionale, sul valore artistico dell’opera. Il che non può essere. Al contrario, affinché possa applicarsi l’aliquota ridotta, devono sussistere delle condizioni di carattere oggettivo. Nel caso specifico della fotografia – ma il discorso sarebbe da estendersi a tutti gli altri beni di cui al menzionato allegato IX, ovvero quadri e disegni, incisioni e stampe, opere originali dell’arte statuaria, arazzi, esemplari unici di ceramica, smalti su rame etc. – la qualifica di «oggetto d’arte», ai fini propriamente fiscali, è appunto vincolata al fatto che la foto sia seguita dall’autore, sia tirata da lui o sotto il suo controllo, sia numerata nei limiti di 30 esemplari.
L’Amministrazione fiscale italiana accoglie questo concetto e decide il caso di specie riconoscendo, alle condizioni appena ricordate, l’aliquota Iva del 10% ai servizi fotografici per eventi quali matrimoni ed altre ricorrenze. Precisa poi che, laddove il servizio prestato comprenda, oltre a foto, anche video coinvolgendo la presenza di ulteriori operatori, l’intera prestazione sarebbe assoggettata all’aliquota piena.
Un aspetto che resta poco chiaro, su cui né la Corte né le Entrate sembrano soffermarsi, è il concetto di «tiratura» sotto il controllo dell’artista. L’introduzione di tecniche digitali sempre più innovative potrebbe richiedere l’ausilio di un tecnico nel processo di tiratura. In questo caso, anche in relazione alle conclusioni dell’avvocato generale della Corte (causa C 145/18), si dovrebbe concludere per l’applicazione dell’aliquota ridotta.