Le foto professionali del matrimonio sono oggetti d’arte con Iva al 10%
Le fotografie di un matrimonio sono ai fini Iva «oggetti d’arte» e beneficiano dell’aliquota ridotta del 10% a condizione che siano prodotte dall’autore, o sotto il suo controllo, e siano firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari.
La Corte di Giustizia, con la sentenza depositata ieri, causa C-145/18 , è intervenuta sul tema in continua evoluzione delle opere d’arte. Se e quando un quadro, una scultura, una fotografia o qualsiasi altro oggetto assume un significato artistico può essere spesso una valutazione variabile e discrezionale, da cui i profili fiscali non possono dipendere. Dunque, il giudizio sul merito di un’opera non può influenzarne il trattamento impositivo, senza comportare il rischio di arrecare distorsioni della concorrenza e violazioni del principio di neutralità dell’Iva. Partendo da queste considerazioni i giudici europei sono arrivati alla conclusione che anche i ritratti e le fotografie di matrimonio scattate da un fotografo professionista sono oggetti d’arte ai sensi del combinato disposto dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 2 e allegato IX, parte A, punto 7) della Direttiva 2006/112/CE. La questione, che ha visto contro una società di diritto francese e l’amministrazione fiscale verte tutt’intorno al significato di “oggetto d’arte”. Secondo le norme richiamate sono tali, tra gli altri, le «fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto». Orbene, il governo francese ha interpretato la norma nel senso che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta solamente le fotografie artistiche, intendendo tali quelle che esprimono la creatività dell’autore nonché rivestono interesse per ogni tipo di pubblico. Dall’altro lato, la versione del contribuente nel senso di considerare le foto quali oggetti d’arte ogni qualvolta sono rispettatati i requisiti oggettivi previsti dalla norma in termini di identità e qualità dell’autore, di modalità di tiratura, firma, numerazione e limitazione del numero di esemplari.
Tale ultima interpretazione, condivisa dalla Corte europea, ha il merito di ampliare il novero di soggetti che possono accedere al regime Iva di favore, senza violarne lo spirito restrittivo. Infatti se è vero che l’applicazione dell’aliquota ridotta è un’eccezione all’aliquota Iva ordinaria e, pertanto, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, è anche vero che ciò non implica che i termini utilizzati per definire l’ambito di applicazione di tale aliquota agevolata debbano essere interpretati in modo che priverebbero quest’ultima dei suoi effetti.
In definitiva, i punti fissati dalla sentenza Ue sono tre: 1) una fotografia è oggetto d’arte se sono rispettati i requisiti oggettivi previsti dalla legge; 2) è esclusa la rilevanza fiscale della valutazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico; 3) una norma nazionale che limita l’applicazione dell’aliquota ridotta alle sole “foto artistiche”, rimettendo all’amministrazione finanziaria la valutazione sull’aspetto artistico, senza vincolarla a dei criteri oggettivi, chiari e precisi, non è compatibile con le disposizioni della Direttiva 2006/112/CE e con il principio di neutralità fiscale.
Corte Ue, causa C-145/2018 del 5 settembre 2019