Fringe benefit 2023, arrivano i chiarimenti su vecchie soglie e nuovi obblighi
1In sintesi
Anche per il 2023 è stata innalzata la soglia di esenzione dei fringe benefit, ma solo a determinate condizioni e con l’introduzione di ulteriori adempimenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Questa è una delle novità più significative contenute nel decreto Lavoro che, per sostenere le famiglie contro il caro energia, rinnova anche per quest’anno la misura che consente il rimborso, esentasse, delle utenze.
Le modifiche rispetto al dettato normativo previsto per l’anno scorso lasciano spazio ad alcuni dubbi interpretativi, in parte ora dipanati dalle Entrate con la circolare 23/E del 1° agosto sul welfare aziendale.
Si ricorda che, in aggiunta all’innalzamento della soglia dei fringe benefit è possibile riconoscere ai lavoratori anche il bonus carburante, nel limite di 200 euro, riconosciuto per il 2023 a tutti i dipendenti (articolo 1, comma 1, Dl 5/2023) fruendo della detassazione (ma non anche della decontribuzione; cfr. circolare Inps 49 del 31 maggio scorso).
2L’innalzamento della soglia
L’articolo 40, comma 1, del decreto Lavoro modifica, limitatamente all’anno 2023, le disposizioni in tema di fringe benefit contenute nell’articolo 51, comma 3 del Tuir: nella sostanza viene riproposto l’ampliamento - da 258,23 euro a 3mila euro - della soglia di esenzione dei suddetti compensi non monetari, come già previsto per l’anno 2022.
In entrambi i casi, il superamento della soglia comporterebbe la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.
Infatti, analogamente a quanto avvenuto per il 2022, il legislatore ha previsto una deroga solo alla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, e non anche della seconda parte in base alla quale «se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».
Esempio
Mario e Giovanni sono due lavoratori dipendenti; entrambi ricevono dal proprio datore di lavoro dei fringe benefit. Mario ha figli a carico e gode della più alta soglia di 3.000 euro. Giovanni fruisce della soglia nella misura ordinaria di 258,23 euro.
In entrambi i casi, se il datore di lavoro erogasse – rispettivamente – benefit per 3.500 euro e 400 euro, l’intero valore del benefit sarebbe assoggettato a tassazione.
Richiamando la relazione illustrativa al decreto Lavoro, l’agenzia delle Entrate precisa che la norma agevolativa in commento produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria Irpef, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi 182-189, legge 208/2015 (con l’aliquota del 5% prevista dalla legge di Bilancio 2023), nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.
Rispetto al meccanismo applicabile nel 2022, sono state però introdotte alcune novità che andremo a considerare.
3Il rimborso di utenze
Nel novero dei benefit, che normalmente riguarda compensi in natura (beni e servizi, come ad esempio buoni spesa, buoni carburante, cesti regalo, premi per assicurazione extra-professionale; cfr. risoluzione agenzia delle Entrate 55/E/2020), quest’anno possono rientrare anche quelli effettuati come rimborsi (in denaro) erogati (entro il 12 gennaio 2024) ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas.
La medesima misura agevolativa era prevista per il 2022, per cui possono essere mutuati alcuni dei chiarimenti forniti con la circolare agenzia 35/E del 2022.
Così, il rimborso delle utenze:
a) deve riguardare quelle relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
b) può riferirsi anche a più bollette/fatture (ma, mutuando il chiarimento offerto dalla circolare 35/E/2022, per consumi relativi all’anno 2023);
c) va giustificata mediante bollette intestate a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir;
d) può riguardare anche i consumi addebitati in maniera analitica dal locatore.
4I soggetti beneficiari
Se la soglia ordinaria (258,23 euro, per i benefit erogati sotto forma di beni e servizi) riguarda tutti i lavoratori dipendenti, la misura di maggior favore (soglia di 3mila euro, erogata anche mediante rimborso delle utenze domestiche) spetta solo ai lavoratori dipendenti con figli a carico.
L’importo è cumulabile con i buoni benzina di 200 euro, a patto che vengano identificati con apposita voce sul Libro Unico del Lavoro.
Si notino i due requisiti:
1) occorre essere lavoratori dipendenti. La norma fa esplicito riferimento “ai lavoratori dipendenti”, senza richiamare la tipologia di reddito “di lavoro dipendente”. Pertanto, parrebbero esclusi dal beneficio “maggiorato” coloro che, pur percependo un reddito di lavoro dipendente, non hanno un rapporto di subordinazione. È il caso, ad esempio, degli amministratori delle società.
Sennonché, l’articolo 12, Dl 115/2022 – che per il 2022 aveva innalzato la medesima soglia a 3mila euro – utilizza una formulazione («Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Dpr 917/1986, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche…») analoga a quella del decreto Lavoro. E la circolare 35/E/2022 aveva dato risalto al riferimento fatto all’articolo 51, che disciplina il “reddito di lavoro dipendente”, e non alla locuzione “lavoratori dipendenti”. Con la conclusione che la «disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del Tuir»;
2) occorre avere figli fiscalmente a carico. La norma usa il plurale (“figli”), ma si ritiene che possa godere della soglia maggiorata anche il lavoratore che abbia anche un solo figlio a carico.
Esempio
Può godere dell’ampliata soglia dei fringe benefit:
• il Sig. Rossi ha 2 figli a carico;
• la Sig.ra Verdi che ha 2 figli, di cui uno a carico;
• il Sig. Neri che ha un solo figlio, ma fiscalmente a carico.
Non può goderne il Sig. Bianchi che non ha figli, come pure la Sig.ra Rosa che ha due figli, ma non fiscalmente a carico. Detti lavoratori potranno godere della ordinaria soglia di 258,23 euro (articolo 40, comma 2, Dl 48/2023).
Va ricordato che il fringe benefit può essere erogato dal datore di lavoro anche ad personam, diversamente dal welfare aziendale (agevolato), il quale richiede che ne beneficino tutti i lavoratori o gruppo omogenei di essi.
5La condizione di figlio a carico
Si ricorda che si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età, alternativamente:
a) non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo (al lordo degli oneri deducibili) non eccedente 4mila,00 euro;
b) superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
In relazione all’applicazione del limite reddituale di 4mila euro previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che «il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade» (risposta a Telefisco 2018).
Esempio
I figli di Viola compiono 24 anni nel corso del 2023. In tal caso, la soglia di reddito a cui fare riferimento per verificare lo status di figlio fiscalmente a carico è di 4mila euro, a prescindere dal giorno e dal mese in cui compiono il ventiquattresimo anno di età.
Inoltre, non rileva la circostanza che i figli convivano con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero), né che siano dediti o meno agli studi o a tirocinio gratuito.
Va osservato che la norma va intesa nel senso che la condizione di figlio fiscalmente a carico vada valutata in relazione al periodo d’imposta 2023, con l’effetto che – qualora il figlio consegua un reddito superiore ai limiti sopra ricordati – il lavoratore perda il beneficio introdotto dal decreto Lavoro.
Infatti, i suddetti limiti di 2.840,51 o 4mila euro sono riferiti all’intero periodo d’imposta (anno solare), indipendentemente dal periodo in cui viene prodotto. Quindi, se al termine del periodo d’imposta si è superato il limite, non si è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di redditi.
Come osserva la circolare 23/E/2023 (paragrafo 2), «pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023». Inoltre, dato che la norma limita l’agevolazione al periodo d’imposta 2023, ne consegue che l'ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta 2023.
Questa situazione potrebbe generare notevoli problematiche applicative, in quanto il datore di lavoro dovrebbe assoggettare ad imposte e a contributi previdenziali (recuperando il beneficio non spettante) le somme erogate in denaro (anche qualora esse non avessero superato la soglia ordinaria, applicabile a tutti i lavoratori, di 258,23 euro, applicabile solo ai compensi in natura).
Da ultimo, il limite di non imponibilità di 3mila euro non deve essere riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori.
Sul punto la circolare 23/E/2023 precisa che «l’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi». Inoltre, spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del Tuir poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (Auu), come previsto dal comma 4-ter del citato articolo 12. Così, i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 dell’articolo 12 restano fiscalmente a carico, benché per essi non spettino più le relative detrazioni (circolare 4/E del 18 febbraio 2022).
Esempio
I coniugi Viola hanno 2 figli, di 22 e 23 anni, fiscalmente a carico. Nel 2023 godranno delle detrazioni d’imposta nella misura del 50% ciascuno.
Entrambi i coniugi hanno diritto a fruire dei fringe benefit nella misura di 3mila euro ciascuno. Ciò in quanto la soglia dell’articolo 51 del Tuir si riferisce alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, che non impatta sulle regole generali della detrazione d’imposta.
Anche qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell'altro genitore. L’articolo 40 del decreto Lavoro dispone, infatti, che, per beneficiare dell'esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Tuir e non che il genitore fruisca della relativa detrazione.
Quanto detto (spettanza dell'agevolazione a ciascun lavoratore), però, vale con riferimento alla fruizione della soglia di 3mila euro.
Non vale invece con riferimento al rimborso delle utenze, in quanto, come si vedrà infra, può essere eseguito il rimborso una sola volta.
6I nuovi adempimenti
Con riferimento agli obblighi posti in capo al datore di lavoro, è previsto che venga fornita una informativa preventiva (secondo la circolare 23/E/2023 comunque entro la fine del periodo d'imposta 2023), circa l’applicazione delle disposizioni commentate, alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Inoltre, rispetto all’ampliamento generalizzato operato nel 2022, per l’operatività del bonus 2023 è espressamente richiesto dalla norma (comma 3 dell’articolo 40 in commento) che il lavoratore debba dichiarare al datore di lavoro di aver diritto alla misura di maggior favore; a tal fine deve indicare il codice fiscale dei figli (fiscalmente a carico), compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati.
Si ritiene che l’esplicita richiesta con gli specifici dati previsti dal legislatore non possano essere sostituiti dalla dichiarazione che spesso il lavoratore rilascia ad inizio anno per fruire delle detrazioni per i carichi di famiglia (per i figli, oltretutto, a seguito dell’introduzione dell’assegno unico e universale, la detrazione d’imposta è ammessa solo per i figli con almeno 21 anni di età).
Ad ogni modo, la circolare 23/E/2023 ritiene che, non essendo prevista per norma una forma specifica, la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.
Con riguardo ai rimborsi delle utenze, per evitare che il lavoratore fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, la circolare 35/E/2022 aveva precisato che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri (ad esempio, dal datore di lavoro del coniuge).
Per cui, se la soglia del fringe benefit viene utilizzata anche per il rimborso delle utenze, il lavoratore - oltre la presenza di figli fiscalmente a carico – dovrà attestare anche la circostanza che le fatture per le quali riceve il rimborso non siano già state oggetto di medesima richiesta presso altri soggetti e altro datore di lavoro.
Quanto al datore di lavoro, la differenziazione dei benefit in relazione alla presenza o meno di figli a carico comporterà un dispendio di risorse in termini organizzativi. Inoltre, con riguardo al rimborso delle utenze, avrà cura di conservare la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l’entità del rimborso effettuato.
A tal fine, la circolare 35/E/2022 ha suggerito una di queste soluzioni:
1) l’acquisizione e la conservazione della documentazione delle bollette oggetto di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
2) l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Dpr 445/2000 nella quale il lavoratore richiedente attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche. Nella dichiarazione riporterà gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.