Fuori dal forfettario chi controlla la Srl in modo indiretto
Un professionista che svolge anche l’incarico di amministratore unico di Srl, con compenso fatturato, non può applicare il regime forfettario poiché opera prevalentemente con la società di cui ha il controllo (comma 57, lettera d), della legge 190/2014). Lo precisa la risposta 169 delle Entrate pubblicata ieri. Questa la fattispecie: un contribuente, esercente l’attività di architetto in forma autonoma, deteneva due partecipazioni di minoranza in due Srl di gestione immobiliare. In entrambe le società ricopriva il ruolo di amministratore unico per il quale percepiva compensi che costituivano la parte prevalente del suo reddito; in ambedue le società, il resto della compagine era costituita dal padre e dai fratelli. L’istante chiedeva la conferma di poter applicare il regime forfettario per il 2019, considerato che i compensi percepiti nell’anno precedente erano inferiori a 65mila euro.
L’Agenzia precisa che la fattispecie integra la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 della legge 190/2014, che preclude il forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente Srl che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La conseguenza è che, per il 2019, il contribuente può applicare il regime forfettario, ma se non rimuove la causa ostativa entro la fine dell’anno nel 2020 decadrà dal regime. Nel caso descritto, infatti, sebbene la partecipazione posseduta nella Srl fosse di minoranza, la presenza dei familiari nella società determinava il controllo indiretto della stessa.
L’Agenzia ricorda inoltre che valgono le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società controllata a prescindere dalle sezioni Ateco dichiarate (differenti nel caso in esame); pertanto, lo svolgimento dell’attività di architetto in forma autonoma e la qualifica di amministratore unico delle Srl dallo stesso indirettamente controllate, dalle quali proveniva la prevalenza dei suoi compensi, determinavano la diretta riconducibilità dell’attività effettivamente svolta dalle Srl controllate a quella di amministratore esercitata in via prevalente dall’istante.
La risposta è coerente con altri documenti, ma sarebbe necessario un altro approfondimento e cioè se i compensi di amministratore di Srl percepiti da un architetto rientrino nel campo di applicazione dell’Iva e nel reddito professionale anziché nel reddito di lavoro dipendente. Occorre stabilire se l’architetto abbia nel proprio ordinamento la previsione di amministrare società di capitali (circolare 105/2001). Infatti se l’incarico di amministratore da parte dell’architetto fosse da inquadrare nel reddito di lavoro dipendente, l’eventuale incompatibilità con il forfettario andrebbe valutata in base alla lettera d-bis del comma 57.
Ieri l’Agenzia (risposta 173) ha affermato che un soggetto può applicare il forfettario anche se opera prevalentemente con il suo ex datore di lavoro ma all’estero. E, in presenza di una Srl in liquidazione, il socio che apre la partita Iva successivamente può applicare il forfettario non cadendo nelle cause ostative (risposta 171).