Imposte

Fusioni per incorporazione con riporto di perdite ed eccedenze Ace

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di Alessandro Germani

È consentito il riporto delle perdite, degli interessi indeducibili e delle eccedenze Ace nell'ambito delle fusioni per incorporazione secondo lo schema del Lbo (leveraged buy out) in base all’articolo 2501-bis del Codice civile. È questo il chiarimento della risposta a interpello 127/2018 delle Entrate pubblicata lo scorso 24 dicembre ( clicca qui per consultarla ).

Ma vediamolo in dettaglio. Il Lbo è un’operazione che sfrutta la leva finanziaria, in quanto una newco si indebita per acquisire una società target e poi, attraverso la fusione, le due entità vengono unificate così da far coincidere il servizio del debito con la generazione dei flussi di cassa necessari al rimborso. Il caso analizzato ha riguardato un secondary buy out, ovvero il trasferimento di una target (alfa) da un fondo ad un altro, fra di loro terzi e autonomi, col secondo che l’ha acquisita tramite una newco Beta. La fusione è stata retrodatata contabilmente e fiscalmente. Circa l’incorporante beta le perdite fiscali sono imputabili ai costi di costituzione della società e alle spese di emissione di un bond necessario a finanziare l’acquisizione, gli interessi passivi alla remunerazione del bond e le eccedenze Ace agli apporti di equity. Per ciò che riguarda alfa, invece, le perdite sono in parte ordinarie (stagionalità dei ricavi) e in parte straordinarie per il rimborso anticipato di due obbligazioni, mentre gli interessi passivi indeducibili hanno riguardato sia tali obbligazioni sia un finanziamento intercompany erogato da Beta a Alfa subito dopo l’acquisizione. Beta, in quanto newco, non supera né il test di vitalità né il limite del patrimonio netto, mentre alfa non supera solo questo secondo, per via di una riserva negativa di fusione originatasi a seguito della contabilizzazione di una fusione inversa secondo i principi Ifrs e gli orientamenti Assirevi (Opi 2).

Nella propria risposta l’Agenzia ha fornito parere favorevole alla disapplicazione dell’articolo 172, comma 7, del Tuir in merito al riporto delle perdite, degli interessi indeducibili e delle eccedenze Ace enfatizzando il concetto della vitalità economica (circolare 9/E/10). In particolare per ciò che concerne beta il test di vitalità non è applicabile in quanto ciò che conta è lo svolgimento di funzioni strumentali alla realizzazione del Lbo; lo stesso dicasi per il limite del patrimonio netto in quanto i conferimenti iniziali appaiono “fisiologici” alla realizzazione dell’operazione di Lbo (circolare 6/E/16).

L’Agenzia rafforza questo concetto anche con un dato quantitativo, evidenziando come tali conferimenti siano ben superiori rispetto alle posizioni soggettive di cui si chiede il riporto. Anche per alfa, il mancato superamento del limite patrimoniale viene giustificato, fra gli altri motivi, con l’operatività della società (organico rilevante e crescente) e con un prezzo di acquisizione della partecipazione superiore agli asset fiscali riportabili. Pertanto nella valutazione entrano apprezzabilmente in gioco anche elementi dimensionali che avevano formato oggetto già delle precedenti risposte 93 e 94. In base, quindi, al confronto con le posizioni soggettive di cui si chiede il riporto l’Agenzia ha dato il proprio via libera.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 127/2018

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